Nullità e annullabilità del negozio giuridico


Differenze tra i due istituti
Nullità e annullabilità del negozio giuridico

La nullità e l’annullabilità del negozio giuridico indicano l’irregolarità, più o meno grave, che incombe su un contratto a causa della mancata osservanza di alcune norme previste dalla legge.

Va, innanzitutto, precisato che il nostro ordinamento considera la nullità come estrema ratio, poiché se possibile, si cerca di evitare che un atto diventi nullo per il principio della conservazione degli effetti giuridici. Proprio per questo, un atto non è nullo, né annullabile se l’irregolarità riguarda una singola clausola che, in caso di nullità, possa essere sostituita di diritto da una clausola di legge.

 

La nullità è la forma più grave di irregolarità del negozio giuridico e si ha quando nell’atto c’è una violazione di un elemento costitutivo, è dannoso socialmente oppure è illecito. L’art. 1418, al primo e al secondo comma, del codice civile recita: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345
(motivo illecito, ndr) e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, ndr)”.

Nel terzo comma, infine, viene elencata tutta una serie di casi stabiliti per legge che rendono il contratto nullo (divieto di patti successori, vendita di cose future, mandato a terzi nella donazione, forma scritta se prescritta, ecc…).


I requisiti del contratto previsti dal nostro ordinamento e citati nell’art. 1325 sono:

1) l'accordo delle parti

2) la causa

3) l'oggetto

4) la forma (ad esempio quella scritta), quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

 

La nullità può essere totale, se inficia l’intero atto, oppure parziale, se colpisce solo part dei contenuti del contratto, proprio in nome del principio della conservazione degli effetti giuridici. Infine, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne ravvisi un interesse con un’azione diretta non soggetta a prescrizione, così come può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

 

L’annullabilità sia ha in casi di irregolarità dell’atto meno grave della nullità, a fronte della quale possono essere eliminati retroattivamente gli effetti del contratto.

A differenza della nullità, l’annullabilità può essere richiesta, entro un periodo di prescrizione di cinque anni, dal soggetto che ha interesse nell’annullare l’atto e non può essere rilevata d’ufficio.

 

I casi di annullabilità sono tassativamente previsti dalla legge dall’art. 1425: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre (ad esempio i minorenni, ndr).

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428 (incapacità naturale al momento del fatto, ndr), il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere”.

 

Accanto ai motivi di annullamento legato ai soggetti, ve ne solo altri che riguardano la volontà (i cosiddetti vizi di volere). E’ il caso in cui un negozio giuridico viene stipulato per errore (un soggetto è stato indotto in errore), oppure con dolo (un soggetto è stato indotto in maniera fraudolenta a stipulare il contratto) o violenza (un soggetto è stato costretto sotto minaccia a firmare un atto).

 

A differenza di un atto nullo, quello annullabile può essere sanato mediante convalida. Per sapere come fare è consigliabile affidarsi a un avvocato. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

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