Nuova proroga della validità dei titoli abilitativi?


Approvato al Senato un emendamento che proroga gli effetti dei permessi edilizi
Nuova proroga della validità dei titoli abilitativi?

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge che converte in legge il Decreto-legge 125/2020 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nel nostro paese a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ora il testo è al vaglio della Camera dei Deputati (il testo è stato trasmesso il 12 novembre scorso) per l’approvazione definitiva che deve avvenire entro il prossimo 6 dicembre.

Tra gli emendamenti inseriti nella legge di conversione, ve n’è uno che introduce l'articolo 3-bis nel DL 125/2020.

Tale articolo va a novellare l'art. 103 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto come “Cura Italia”, convertito con la Legge n. 27 del 2020) al fine di prorogare le scadenze di validità dei titoli abilitativi disciplinati nel Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. 3802001) necessari negli interventi edilizi.

Prima di vedere cosa è stato modificato è necessario puntualizzare, però, che il Disegno di Legge passato al Senato deve essere approvato definitivamente da Montecitorio.

Quindi, l’emendamento che ha inserito l’art. 3 bis nel DL 125/2020 potrebbe subire ancora modificazioni.

Vediamo, dunque, cosa prevede il novellato art. 103 del DL “Cura Italia” se non intervengono altre modifiche.

Attualmente, il dispositivo dell’art. 103 del DL “Cura Italia, al secondo comma, recita:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Dato che, però, lo stato di emergenza è stato prorogato per il momento fino al 31 gennaio 2021, il nuovo articolo 103 del DL "Cura Italia" (se viene confermato e approvato il nuovo art. 3 bis del DL 125/2020 anche alla Camera) prevede la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino ai 90 giorni successivi al 31 gennaio 2020.

La novità normativa introduce una proroga retroattiva, infatti, il procrastinamento degli effetti dei titoli abilitativi riguarda sia:

•    Il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020 fino ai 90 giorni dalla fine dello stato di emergenza;

•    Il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 (data in cui attualmente sono scaduti i termini) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020.

I permessi edilizi prorogati, se si conferma l’art. 3 bis del DL 125/2020 sono:

- il permesso di costruire;

- la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- la Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)

- la segnalazione certificata di agibilità;

- l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione ambientale comunque denominate.

Unica eccezione alla proroga riguarda il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) che dovrà essere assoggettato alla disciplina ordinaria.

 

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