Nuovi edifici: fonti rinnovabili al 50%


Dal 1° gennaio 2018 gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono coprire il 50% del fabbisogno energetico con le fonti rinnovabi
Nuovi edifici: fonti rinnovabili al 50%

Dal 1° gennaio 2018, gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti devono coprire il 50% del fabbisogno energetico con le fonti rinnovabili. La novità è l’ultimo step delle introduzioni in materia di risparmio energetico e sostenibilità nel settore edile volute dal Legislatore con il Decreto Rinnovabili (Decreto Legislativo 28/2011).

Ma la percentuale di copertura energetica con le fonti rinnovabili varia a seconda della natura dell’edificio e della sua ubicazione. Infatti, nel decreto si effettua una distinzione tra edifici pubblici e privati e tra quelli che si trovano nel centro storico o all’esterno del centro storico. Infatti, la copertura di fabbisogno energetica è pari a:
- 50% per gli edifici privati che non si trovano nel centro storico
- 60% per gli edifici pubblici che non si trovano nel centro storico
- 25% per gli edifici privati che si trovano nel centro storico
- 27,5% per gli edifici pubblici che si trovano nel centro storico

Come si è detto, tale obbligo, che deve essere considerato in fase di progettazione dal professionista che dovrà presentare e ottenere un titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi (architetto, geometra, ingegnere), riguarda la costruzione di nuovi edifici oppure la ristrutturazione rilevante di edifici già esistenti.

Per nuove costruzioni si intendono gli edifici realizzati ex novo, ma anche le demolizioni e successive ricostruzioni e ampliamenti di edifici in cui la nuova porzione climatizzata abbia un volume superiore del 15% della porzione dell’edificio preesistente. Per ristrutturazione rilevante, invece, si intente l’insieme di interventi edilizi che prevedono opere di rinnovamento integrale su edifici già esistenti che abbiano una superficie superiore a 1000 metri quadrati.

In fase di progettazione, quindi, il professionista deve calcolare quanta energia serve per ogni unità immobiliare per la produzione di acqua calda per uso sanitario e per il riscaldamento e dovrà fare in modo che almeno la metà del fabbisogno sia prodotta con fonti rinnovabili. La definizione di fonte rinnovabile è inserita nel D.Lgs 28/2018 all’articolo 2, in base al quale per energia da fonti rinnovabili si intende l’"energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica (energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore), geotermica (energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre), idrotermica (energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas".

Per ottenere maggiori informazioni in merito è consigliabile affidarsi a un geometra esperto. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

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