Nuovi obblighi per cantieri temporanei e mobili
Sono stati estesi anche ai cantieri per lavori edili di durata inferiore a dieci uomini-giorno le norme previste in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

L’Italia non era affatto in regola in fatto di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e, proprio a causa di ciò, era sotto scacco di procedure d’infrazione per non aver recepito le direttive comunitarie.
A questo gap normativo ha posto rimedio il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di Legge Europea per il 2014 estendendo il rispetto delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro anche per i cosiddetti cantieri temporanei o mobili, ovvero quelli per cui la durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno e mirati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti.
Rischi rilevanti o meno, l’Unione Europea richiede la stessa attenzione di messa in sicurezza per tutte le tipologie di cantieri tanto che la Commissione europea ha rilevato come le normative del nostro Paese non rispettino quanto dettato e prescritto dalla Direttiva 92/57/CEE.
Ma cosa si intende precisamente per cantiere temporaneo o mobile? L’art, 89 del D.Lgs 81/2008, comma 1, lett. a) lo definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" quali (secondo l’Allegato X dello stesso D.Lgs 81/2008):
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Ad ogni modo, con l’approvazione del disegno di Legge Europea per il 2014, l’Italia si è rimessa in regola e, da ora in poi, le norme e le prescrizioni di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere rispettate anche nel caso di cantieri temporanei o mobili.
A questo gap normativo ha posto rimedio il Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di Legge Europea per il 2014 estendendo il rispetto delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro anche per i cosiddetti cantieri temporanei o mobili, ovvero quelli per cui la durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno e mirati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti.
Rischi rilevanti o meno, l’Unione Europea richiede la stessa attenzione di messa in sicurezza per tutte le tipologie di cantieri tanto che la Commissione europea ha rilevato come le normative del nostro Paese non rispettino quanto dettato e prescritto dalla Direttiva 92/57/CEE.
Ma cosa si intende precisamente per cantiere temporaneo o mobile? L’art, 89 del D.Lgs 81/2008, comma 1, lett. a) lo definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile" quali (secondo l’Allegato X dello stesso D.Lgs 81/2008):
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Ad ogni modo, con l’approvazione del disegno di Legge Europea per il 2014, l’Italia si è rimessa in regola e, da ora in poi, le norme e le prescrizioni di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere rispettate anche nel caso di cantieri temporanei o mobili.
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