Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023): tutte le novità
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo scorso (supplemento ordinario n.12), nei tempi previsti dal PNRR, il nuovo Codice degli appalti, il D.lgs. 36/2023, che sostituirà l’attuale D.lgs. 50/2016. Il passaggio non è immediato, ma è stato previsto un periodo di transizione. Inoltre, ricordiamo che il nuovo Codice è auto-applicativo, ovvero non necessita di decreti attuativi per diventare operativo.
Il nuovo codice dei contratti si applica a tutti i nuovi procedimenti aperti dopo il 1° aprile 2023, mentre continuano a seguirsi le regole del “vecchio codice” per quelli attualmente in corso.
L’abrogazione definitiva del D.lgs. 50/2016 si avrà dal 1° luglio prossimo, quando si applicheranno le nuove norme anche per le gare già avviate. Ma sarà dal 1° gennaio 2024 che il nuovo codice sarà completamente operativo.
Le fasi della transizione sono tre:
1. Dal 1° aprile entra in vigore il nuovo codice D.lgs. 36/2023
2. Dal 1° luglio la nuova normativa diventa operativa
3. Dal 1° gennaio 2024 si avrà la completa digitalizzazione degli appalti
Il nuovo codice dei contratti ha proprio nella digitalizzazione la sua caratteristica più innovativa.
Vediamo perché e le altre modifiche previste nel mondo dei bandi e delle procedure di gara.
La digitalizzazione prevista dal D.lgs. 36/2023
La digitalizzazione è il fulcro della nuova normativa ed è alla base di tutto il procedimento di gara e del ciclo dell’intero appalto.
Il sistema digitale comprende:
• La banca dati nazionale dei contratti pubblici
• Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, presso la banca dati dell’ANAC (Autorità nazionale anti corruzione)
• Le piattaforme di approvvigionamento digitale
• Le procedure automatizzate durante lo svolgimento dell’appalto e per gli l’accesso agli atti
I principi ispiratori del nuovo Codice degli Appalti
Il D.lgs. 36/2023 riporta nei primi due articoli, i principi ispiratori della normativa:
• Il “principio del risultato” (art. 1), ovvero l’interesse pubblico prioritario all’affidamento dell’appalto e alla sua esecuzione in maniera più tempestiva possibile e con il migliore rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; è alla base del “buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità”
• Il “principio della fiducia” (art. 2), ovvero l’interesse pubblico affinché le procedure si svolgano con trasparenza e correttezza da parte della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (è inerente alla “reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici")
Compiti e ruolo del RUP
Innanzitutto, il RUP diventa l’acronimo di “responsabile unico del progetto” e non più “responsabile unico del procedimento”.
A lui sono affidati i controlli e le verifiche in fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Novità anche sulla sua nomina. Sarà la stazione appaltante e gli enti concedenti a individuare la figura adatta e non più il responsabile dell’unità organizzativa. Inoltre, il RUP può essere selezionato tra il personale dipendente della stazione appaltante stessa (anche tra i lavoratori in forza con contratto a tempo determinato).
Addio alla progettazione definitiva
Si elimina il livello intermedio della progettazione, ovvero quella definitiva. Restano, dunque, due soli livelli:
1. Progettazione di fattibilità tecnico-economica
2. Progetto esecutiva
Appalto integrato
Il contratto di appalto potrà prevedere il contratto integrato, ovvero potrà affidare sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Tale possibilità non è fattibile nel caso di appalti per opere di manutenzione ordinaria.
In caso di appalto integrato, l’offerta deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione e quello per i lavori.
Infine, i lavori stessi non potranno cominciare se prima la stazione appaltante non approva il progetto esecutivo.
Subappalto a cascata
Decade il divieto del sub-appalto a cascata che, invece, con il nuovo codice viene introdotto.
Il subappaltatore potrà affidare, a sua volta, alcuni servizi e lavorazioni a imprese terze. Ciò, però, sarà possibile a discrezione della stazione appaltante.
I nuovi limiti delle procedure di affidamento
Il nuovo Codice modifica anche quelle che sono le procedure di affidamento degli appalti, che sono differenti a seconda che si tratti dei lavori oppure dei servizi e delle forniture.
Partendo dai lavori, ecco come potrà essere sottoscritto il contratto e cosa invece è previsto dal D.lgs. 50/2016 (indicato tra parentesi):
• affidamento diretto fino a 150.000 euro (affidamento diretto fino a 40 mila euro e affidamento diretto con almeno 3 preventivi, se possibile, entro i 150 mila euro)
• procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro (procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici per appalti di valore compreso tra i 150 mila euro e i 350 mila euro e procedura negoziata senza bando, con consultazione di 15 operatori economici per appalti di valore compreso tra i 350 mila euro e 1 milione di euro)
• procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia di rilevanza europea (procedura aperta)
Dunque, per gli appalti sottosoglia (cioè quelli fino a 5,382 milioni di euro), le stazioni appaltanti avranno come strumenti l’affidamento diretto oppure la procedura negoziata.
Inoltre, per gli appalti fino a 500 mila euro, le stazioni appaltanti non qualificate (quelle più piccole), possono procedere con l’affidamento senza avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate.
Infine, l’affidamento dei lavori di valore compreso tra 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è possibile procedere con gara ad evidenza pubblica senza la necessità di fornire la motivazione.
Per quanto riguarda i servizi e le forniture:
• affidamento diretto fino a 140.000 euro (affidamento diretto fino a 40 mila euro)
• procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea (affidamento diretto con consultazione di 5 operatori economici per appalti di valore compreso tra i 40 mila euro e i 431 mila euro)
Per completezza di informazioni, ecco quali sono le soglie di rilevanza comunitaria:
• 5.382.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e concessioni
• 215.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione indetti da amministrazioni sub-centrali (ovvero le stazioni appaltanti che non fanno parte delle autorità governative dello stato come i Ministeri)
• 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi, concorsi pubblici di progettazione di amministrazioni centrali (ovvero quelle governative)
• 1.000.000 euro per gli appalti di servizi sociali e altri specifici servizi elencati all’allegato IX
• 431.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione (settori speciali)
Il dissenso costruttivo
Al fine di evitare l’interruzione dei cantieri, è stato introdotto il “dissenso costruttivo”: se un ente coinvolto nell’appalto, in sede di conferenza dei servizi, esprime un parere negativo sul proseguo delle opere, questo dovrà motivare la decisione e fornire una soluzione alternativa.
Soprattutto le valutazioni dell’interesse archeologico, che spesso rallentano gli appalti allungando i tempi, dovranno essere svolte in concomitanza con le procedure di approvazione del progetto.
La revisione dei prezzi
Nelle procedure di affidamento diventa obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi, esigenza molto sentita dagli operatori economici soprattutto recentemente con l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia.
La revisione scatta quando vi siano variazioni del costo dei lavori, della fornitura o del servizio, sia in aumento che in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo dell’appalto. I prezzi saliranno o scenderanno di un importo pari all’80% della variazione intervenuta.
La qualificazione delle stazioni appaltanti
Il nuovo sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Già a partire dal 1° luglio 2023, però, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, devono iscriversi nell’elenco ANAC come stazioni appaltanti qualificate con riserva. Inoltre, devono iscriversi con riserva anche negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, in modo da sostenere gli appalti indetti da altre stazioni appaltati non qualificate.
Dal 1° gennaio 2024 in poi dovranno chiedere di essere iscritte negli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate.
Ottenere la qualificazione serve per:
• gli affidamenti di lavori superiori a 500 mila euro
• gli affidamenti diretti di servizi e forniture superiori alle soglie
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