Nuovo DPCM Covid-19 del 17 ottobre 2020: quali le nuove regole?
Dopo il DPCM del 13 ottobre scorso, il Governo ha varato nella scorsa notte il nuovo DPCM in vigore da oggi che contiene una stretta alle attività e alla possibilità di aggregazione pur non ricorrendo a un lockdown delle attività per preservare il tessuto economico del nostro paese.
Ecco in sintesi le nuove norme da seguire
Ai sindaci viene riconosciuta la facoltà di chiudere strade e piazze sede di assembramento dopo le 21, preservando l’accesso ovviamente alle abitazioni private e agli esercizi commerciali che possono rimanere aperti in base alla normativa vigente.
Rimane invariata la chiusura dei ristoranti alle ore 24, con un numero massimi di 6 commensali per tavolo. Tutte le strutture che non dispongono di tavoli dovranno chiudere alle 18. Il cibo d’asporto sarà acquistabile fino alle 24, ma con l’obbligo di non consumarlo sul posto. Invariate le norme sulla consegna a domicilio che continuerà. Tutti gli esercenti dovranno esporre all’ingresso un cartello che specifichi il numero massimo di persone consentito.
Gli sport professionistici d’interesse regionale, nazionale e internazionale riconosciuti dal CONI, dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e dagli enti internazionali continueranno. Le sessioni d’allenamento dovranno tenersi a porte chiude, mentre non cambiano le norme d’accesso per gli spettatori durante le competizioni, previsti in numero di 1000 all’aperto e 200 al chiuso, ma in ogni caso non più del 15% della capienza degli impianti e nel rispetto delle norme di distanziamento di almeno un metro, con l’obbligo d’indossare la mascherina e della rilevazione della temperatura.
Lo sport dilettantistico e amatoriale è consentito solo in forma individuale. Sono vietati tutti gli sport in cui è previsto un contatto fisico e le competizioni di qualsiasi natura.
Sono sospese tutte le fiere, ad eccezione di quelle nazionali o internazionali, che dovranno tenersi ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dal Ministero della Salute.
Sono sospese tutte le attività congressuali e convegnistiche che non possano tenersi a distanza. La modalità “a distanza” dovrà essere adottata in tutte le riunioni della Pubblica Amministrazione, salvo casi particolari di eccezionale importanza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovranno implementare la didattica digitale a distanza e prevedere degli ingressi differenziati, in ogni caso non prima delle 9, e prevedendo eventuali turni pomeridiani.
La didattica delle scuole primarie e secondarie di primo grado rimane invariata e in presenza.
Le Università dovranno programmare la didattica in presenza o a distanza tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico in rapporto alle esigenze formative.
Le riunioni collegiali delle istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado possono tenersi a distanza o in presenza, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale emanata dal Ministero della Salute. Il rinnovo degli stessi organi collegiali può avvenire a distanza, purché venga preservata la segretezza del voto.
I corsi di formazione per i Medici in Medicina Generale, così come tutte le attività didattico-formative del Ministero degli Interni, della Difesa, dell’Economia, Finanze e Giustizia sono consentiti. Per i Medici in formazione specialistica continuerà invariata l’attività in ambito ospedaliero, mentre la didattica sarà prevista anche in forma digitale.
In generale il DPCM cerca di preservare essenzialmente la continuità formativa in materia di salute e sicurezza.
Corsi ed esami della Motorizzazione Civile e autoscuole continueranno, così come i corsi professionalizzanti per il trasporto su strada di merci e persone. Sono temporaneamente sospese, però, le prove pratiche di guida.
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