Obblighi più rigidi per chi vende articoli pirotecnici


E’ entrata in vigore la nuova disciplina per gli operatori che producono e commercializzano articoli pirotecnici
Obblighi più rigidi per chi vende articoli pirotecnici

Quest’estate, il 13 agosto scorso, è entrato in vigore il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 sulla commercializzazione degli articoli pirotecnici ("Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"), in base a quanto stabilito dalla Legge Delega del 7 ottobre 2014, n. 154 e in base a quanto dettato, appunto, dalla Direttiva Europea 2013/29/UE.

Come stabilito dall’articolo 1, il citato decreto "definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale". Il Decreto "individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato".

Libera circolazione, dunque, ma con obblighi e doveri da rispettare per garantire la pubblica sicurezza. Il Decreto, infatti, regolamenta gli obblighi che gli operatori economici devono rispettare, le conformità che gli articoli stessi devono ottenere e gli strumenti di controllo per verificare che il mercato di tali beni sia legale.

Tutto il Capo II della legge è riferito agli obblighi degli operatori economici. Nei 10 articoli che lo compongono sono regolamentati obblighi specifici per i fabbricanti di articoli pirotecnici, per gli importatori e per i distributori nonché sulla loro identificazione. Sono stabilite, altresì, nuove regole per la tracciabilità dei prodotti e la loro etichettatura (distinguendo gli articoli destinati ai veicoli e non).

L’attività di sorveglianza è attribuita al Prefetto competente in base al principio di territorialità, il quale deve controllare che gli articoli presenti sul mercato ripettino quanto stabilito dalla legge per garantire la pubblica sicurezza e la salute delle persone. Ai trasgressori sono comminate severe sanzioni, elencate nell’articolo 33 del D.Lgs n. 123/2015, che prevedono l’arresto fino a tre anni e una multa di 300 mila euro nei casi più gravi.

A fronte della nuova normativa e, soprattutto, per evitare di commettere delle irregolarità di legge, è consigliabile che gli operatori del settore si facciano assistere da un esperto in materia in modo da conoscere i nuovi diritti e doveri regolamentati dalla nuova disciplina.

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