Obblighi più rigidi per chi vende articoli pirotecnici
E’ entrata in vigore la nuova disciplina per gli operatori che producono e commercializzano articoli pirotecnici

Quest’estate, il 13 agosto scorso, è entrato in vigore il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 sulla commercializzazione degli articoli pirotecnici ("Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"), in base a quanto stabilito dalla Legge Delega del 7 ottobre 2014, n. 154 e in base a quanto dettato, appunto, dalla Direttiva Europea 2013/29/UE.
Come stabilito dall’articolo 1, il citato decreto "definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale". Il Decreto "individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato".
Libera circolazione, dunque, ma con obblighi e doveri da rispettare per garantire la pubblica sicurezza. Il Decreto, infatti, regolamenta gli obblighi che gli operatori economici devono rispettare, le conformità che gli articoli stessi devono ottenere e gli strumenti di controllo per verificare che il mercato di tali beni sia legale.
Tutto il Capo II della legge è riferito agli obblighi degli operatori economici. Nei 10 articoli che lo compongono sono regolamentati obblighi specifici per i fabbricanti di articoli pirotecnici, per gli importatori e per i distributori nonché sulla loro identificazione. Sono stabilite, altresì, nuove regole per la tracciabilità dei prodotti e la loro etichettatura (distinguendo gli articoli destinati ai veicoli e non).
L’attività di sorveglianza è attribuita al Prefetto competente in base al principio di territorialità, il quale deve controllare che gli articoli presenti sul mercato ripettino quanto stabilito dalla legge per garantire la pubblica sicurezza e la salute delle persone. Ai trasgressori sono comminate severe sanzioni, elencate nell’articolo 33 del D.Lgs n. 123/2015, che prevedono l’arresto fino a tre anni e una multa di 300 mila euro nei casi più gravi.
A fronte della nuova normativa e, soprattutto, per evitare di commettere delle irregolarità di legge, è consigliabile che gli operatori del settore si facciano assistere da un esperto in materia in modo da conoscere i nuovi diritti e doveri regolamentati dalla nuova disciplina.
Come stabilito dall’articolo 1, il citato decreto "definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale". Il Decreto "individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato".
Libera circolazione, dunque, ma con obblighi e doveri da rispettare per garantire la pubblica sicurezza. Il Decreto, infatti, regolamenta gli obblighi che gli operatori economici devono rispettare, le conformità che gli articoli stessi devono ottenere e gli strumenti di controllo per verificare che il mercato di tali beni sia legale.
Tutto il Capo II della legge è riferito agli obblighi degli operatori economici. Nei 10 articoli che lo compongono sono regolamentati obblighi specifici per i fabbricanti di articoli pirotecnici, per gli importatori e per i distributori nonché sulla loro identificazione. Sono stabilite, altresì, nuove regole per la tracciabilità dei prodotti e la loro etichettatura (distinguendo gli articoli destinati ai veicoli e non).
L’attività di sorveglianza è attribuita al Prefetto competente in base al principio di territorialità, il quale deve controllare che gli articoli presenti sul mercato ripettino quanto stabilito dalla legge per garantire la pubblica sicurezza e la salute delle persone. Ai trasgressori sono comminate severe sanzioni, elencate nell’articolo 33 del D.Lgs n. 123/2015, che prevedono l’arresto fino a tre anni e una multa di 300 mila euro nei casi più gravi.
A fronte della nuova normativa e, soprattutto, per evitare di commettere delle irregolarità di legge, è consigliabile che gli operatori del settore si facciano assistere da un esperto in materia in modo da conoscere i nuovi diritti e doveri regolamentati dalla nuova disciplina.
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