Ok alla stepchild adoption se non c’è conflitto col minore
Cassazione: l’eventuale conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando deve essere accertato dal giudice

Non vi è una preclusione a priori alla stepchild adoption in casi particolari alla quale «possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto» senza che sia dia «rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questa stabilita con il proprio partner».Ciò che conta è, ancora una volta l’interesse del minore.
La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 12962/16, ha confermato la domanda di adozione di una minore avanzata dalla partner della madre biologica della bambina, con la quale convive in modo stabile.
Le due donne si sono sposate in Spagna dove, attraverso la procreazione assistita, la più giovane delle due ha dato alla luce una bambina che oggi ha sei anni.
Tornate in Italia, la convivente della madre biologica aveva chiesto al Tribunale dei minori di Roma di poter adottare la figlia della compagna e i giudici di primo grado le riconobbero la richiesta. La sentenza fu poi riconfermata anche in sede di Appello e ora anche in Cassazione dopo il ricorso presentato dal procuratore generale della Corte di Appello capitolina.
Gli ermellini, nel rigettare il ricorso del PG, hanno ha affermato che tale adozione «non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice» e che l’adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore».
La decisione della Cassazione ha preso corpo partendo dai «casi particolari» di adozione previsti dalla legge 184 del 1983. Si tratta di certo di una sentenza passata in giudicato che farà discutere parecchio e che aprirà nuovi scenari in Italia sul diritto di famiglia e soprattutto ora dopo la recente introduzione delle legge sulle Unioni civili.
La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 12962/16, ha confermato la domanda di adozione di una minore avanzata dalla partner della madre biologica della bambina, con la quale convive in modo stabile.
Le due donne si sono sposate in Spagna dove, attraverso la procreazione assistita, la più giovane delle due ha dato alla luce una bambina che oggi ha sei anni.
Tornate in Italia, la convivente della madre biologica aveva chiesto al Tribunale dei minori di Roma di poter adottare la figlia della compagna e i giudici di primo grado le riconobbero la richiesta. La sentenza fu poi riconfermata anche in sede di Appello e ora anche in Cassazione dopo il ricorso presentato dal procuratore generale della Corte di Appello capitolina.
Gli ermellini, nel rigettare il ricorso del PG, hanno ha affermato che tale adozione «non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice» e che l’adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore».
La decisione della Cassazione ha preso corpo partendo dai «casi particolari» di adozione previsti dalla legge 184 del 1983. Si tratta di certo di una sentenza passata in giudicato che farà discutere parecchio e che aprirà nuovi scenari in Italia sul diritto di famiglia e soprattutto ora dopo la recente introduzione delle legge sulle Unioni civili.
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