Omaggi natalizi a clienti e fornitori
Qual è il trattamento fiscale degli omaggi che l’azienda dona ai terzi nel periodo natalizio?

Con l’arrivo del Natale le aziende sono solite offrire omaggi e "pacchi natalizi" ai propri dipendenti o a soggetti terzi, come clienti e fornitori. Da un punto di vista fiscale, il trattamento fiscale è leggermente diverso in base al beneficiario che riceve l’omaggio (dipendente o terzo) e in base alla tipologia di oggetto donato, ovvero un bene prodotto o commercializzato dall’azienda stessa o prodotto e commercializzato da un’azienda diversa.
A seconda della combinazione delle due variabili, si verificano quattro diverse situazioni:
- omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa
- omaggi a dipendenti di beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa
- omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni prodotti o commercializzati da un’impresa terza
- omaggi a dipendenti di beni prodotti o commercializzati da un’impresa terza
Parlando degli omaggi nei confronti di soggetti terzi, quindi clienti e fornitori, va innanzitutto detto che grazie al Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), è stato innalzato da 25,82 euro a 50 euro il limite del prezzo unitario dell’omaggio entro il quale le aziende che acquistano il bene da altre imprese possono detrarre integralmente l’Iva. In questo modo è stato di fatto equiparato il trattamento fiscale ai fini Iva dei beni rientranti nelle spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette.
Invece, per quanto riguarda le imposte sui redditi:
- se il bene omaggiato ha un valore unitario inferiore o uguale a 50 euro, il costo per l’acquisto del bene è integralmente deducibile
- se il bene omaggiato ha un valore unitario superiore a 50 euro, il costo per l’acquisto del bene è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di "inerenza e congruità", così come indicati dall’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008 ("le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore").
Ciò vale sia se l’omaggio è un bene prodotto o commercializzato dall’azienda stessa o se, al contrario, è prodotto o commercializzato da un’azienda differente.
Infine, per quanto riguarda l’Iva è molto importante capire se il bene oggetto dell’omaggio al terzo sia o meno prodotto dall’azienda stessa, poiché- se il bene è prodotto dall’azienda l’Iva è detraibile- se il bene non è prodotto dall’azienda l’Iva è indetraibile oltre la soglia del valore unitario del bene di 50 euro, mentre lo è in base al decreto citato in precedenza.
La normativa è molto complessa, quindi, per evitare errori è meglio affidarsi a un professionista che possa indicare le condizioni di scelta dell’omaggio da donare ai clienti e fornitori in base al singolo caso aziendale.
A seconda della combinazione delle due variabili, si verificano quattro diverse situazioni:
- omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa
- omaggi a dipendenti di beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa
- omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni prodotti o commercializzati da un’impresa terza
- omaggi a dipendenti di beni prodotti o commercializzati da un’impresa terza
Parlando degli omaggi nei confronti di soggetti terzi, quindi clienti e fornitori, va innanzitutto detto che grazie al Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), è stato innalzato da 25,82 euro a 50 euro il limite del prezzo unitario dell’omaggio entro il quale le aziende che acquistano il bene da altre imprese possono detrarre integralmente l’Iva. In questo modo è stato di fatto equiparato il trattamento fiscale ai fini Iva dei beni rientranti nelle spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette.
Invece, per quanto riguarda le imposte sui redditi:
- se il bene omaggiato ha un valore unitario inferiore o uguale a 50 euro, il costo per l’acquisto del bene è integralmente deducibile
- se il bene omaggiato ha un valore unitario superiore a 50 euro, il costo per l’acquisto del bene è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di "inerenza e congruità", così come indicati dall’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008 ("le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore").
Ciò vale sia se l’omaggio è un bene prodotto o commercializzato dall’azienda stessa o se, al contrario, è prodotto o commercializzato da un’azienda differente.
Infine, per quanto riguarda l’Iva è molto importante capire se il bene oggetto dell’omaggio al terzo sia o meno prodotto dall’azienda stessa, poiché- se il bene è prodotto dall’azienda l’Iva è detraibile- se il bene non è prodotto dall’azienda l’Iva è indetraibile oltre la soglia del valore unitario del bene di 50 euro, mentre lo è in base al decreto citato in precedenza.
La normativa è molto complessa, quindi, per evitare errori è meglio affidarsi a un professionista che possa indicare le condizioni di scelta dell’omaggio da donare ai clienti e fornitori in base al singolo caso aziendale.
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