Omaggi natalizi, il trattamento fiscale


La deducibilità dal reddito di impresa è sempre applicabile per omaggi di valore inferiore a 50 euro
Omaggi natalizi, il trattamento fiscale

Con l’arrivo del Natale le aziende sono solite offrire omaggi e “pacchi natalizi” ai propri dipendenti o a soggetti terzi, come clienti e fornitori.

Vediamo, allora, qual è il trattamento fiscale degli omaggi di Natale.

 

In merito alla deducibilità dal reddito di impresa va detto che gli omaggi di valore inferiore a 50 euro sono sempre deducibili, indipendentemente dal destinatario, dipendente o terzo che sia.

A tal proposito ricordiamo che il limite precedentemente fissato era di 25,82 euro a dono, ma poi tale soglia è stata innalzata dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).

Sul punto occorre capire se il bene è prodotto da un’altra impresa per poi donarli, oppure se sono realizzati dalla stessa azienda che poi li distribuisce a dipendenti o terzi.

Nel primo caso, per indentificare il valore ci si deve basare sul prezzo di acquisto e, dunque, sono deducibili gli omaggi acquistati da altra azienda con valore inferiore a 50 euro.

Se, al contrario, i beni donati sono prodotti dalla stessa azienda che poi li distribuisce si propende a considerare il valore di produzione e non di vendita (ad. esempio se un prodotto costa all’azienda X 30 euro, ma viene venduto sul mercato a 60 euro, s dovrà considerare come valore ai fini della deducibilità 30 euro, ovvero il costo di produzione).

 

Un caso particolare è dato dal un dono composto da più oggetti: il caso tipico è quello del cesto natalizio. I beni che lo compongono possono avere un valore inferiore a 50 euro, ma sommando i singoli prezzi si potrebbe superare tale soglia. In questo caso è necessario prendere come riferimento la totalità dei valori e non i singoli prezzi. Se la loro somma è inferiore a 50 euro, allora le spese sono deducibili. Se, viceversa, si supera il limite dei 50 euro, allora occorrerà ricorrere alla disciplina prevista per le spese di rappresentanza.

 

La nozione delle spese di rappresentanza è rinvenibile nel D.M. 19.11.2008, il cui art. 1, comma 1, si definisce spesa di rappresentanza quelle spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

 

Affinché, quindi, le spese di rappresentanza siano deducibili è necessario che rispettino i requisiti elencati dall’articolo citato del D.M. 19.11.2008 e quelli imposti dall’articolo 108 del T.U.I.R., ovvero che:

- abbiano finalità promozionali o di pubbliche relazioni

- rispondano a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero siano coerenti con pratiche commerciali di settore

- rispettino i limiti di congruità.

 

I limiti di congruità sono misurati attraverso percentuali ben specifiche in rapporto ai ricavi e proventi. Nello specifico, devono essere inferiori:

- all’1,5 per cento dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni

- allo 0,6 per cento dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni

- allo 0,4 per cento dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.

 

La normativa è molto complessa, quindi, per evitare errori è meglio affidarsi a un professionista che possa indicare le condizioni di scelta dell’omaggio da donare ai clienti e fornitori in base al singolo caso aziendale.

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