Omesso versamento Iva e ritenute, le nuove norme
È il primo anno di prova delle nuove norme sulle sanzioni penali tributarie che riguardano l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute.
Per la prima volta, infatti, l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare entro il 30 settembre prossimo gli avvisi bonari per permettere ai contribuenti di mettersi in regola entro il 31 dicembre 2024, evitando così di commettere il reato di omesso versamento.
Attenzione, però, perché non vi sarà la punibilità del reato anche se si opta per la rateizzazione, quindi senza versare il totale del debito dovuto, a fronte del ricevimento dell’avviso.
Le nuove norme sono state introdotte con il D.lgs. 87/2024 e sono entrate in vigore lo scorso 29 giugno. Più nello specifico, l’art.1 del decreto ha modificato l’art. 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74/2000, che adesso recitano:
- Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate): “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (…)”;
- Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA): “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta (…)”.
Le soglie per la punibilità penale non sono state modificate (250mila euro per l’omesso versamento dell’Iva e 150mila per quello delle ritenute), ma sono stati modificati i termini (allungando i tempi di circa un anno) entro i quali mettersi in regola senza rischiare la punibilità.
Infatti, con le nuove norme o il termine ultimè il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto a quello della dichiarazione su cui grava l’omissione, mentre finora i termini erano:
- la scadenza per il versamento dell’acconto (in genere il 27 dicembre) per l’Iva
- dalla data di invio della dichiarazione per le ritenute (in genere da fine giugno).
Le nuove norme valgono sia per le omissioni ancora non accertate dall’Agenzia delle Entrate, sia per le violazioni per le quali vi è un procedimento pendente (in applicazione del principio del favor rei).
Quindi, a partire da quest’anno e nel caso in cui si riceva l’avviso bonario, si evitano le sanzioni penali tributarie se si versa il dovuto totalmente oppure si avvia una rateizzazione (di massimo 20 rate trimestrali) entro il 31 dicembre 2024.
E se l’avviso non dovesse arrivare pur in presenza di omesso versamento? Per mettersi in regola, il contribuente potrebbe optare per una rateizzazione spontanea e versare una somma pari a un ventesimo dell’importo dovuto. Una volta ricevuto, poi, l’avviso bonario, dovrebbe proseguire la rateizzazione e le sanzioni verrebbero calcolate solo sulla parte residua ancora da versare. Se non si dovesse, invece, proseguire con il piano di rientro, si sarebbe penalmente perseguibili solo se l’importo del residuo fosse superiore ai 75mila euro di Iva e 50mila per le ritenute.
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