Omesso versamento per colpa del “terzo”
Non sono applicate le sanzioni amministrative dovute al mancato o insufficiente pagamento dei tributi per colpa altrui

Il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs 472/97 è chiaro: "Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi".
Tale norma prevede, dunque, che nel caso di omesso versamento del tributo o nel caso lo si versi solo in parte per cause da imputare a una terza persona, non si debbano applicare le sanzioni previste. E’ sempre, obbligatorio, invece, pagare il tributo stesso.
Condizione essenziale perché ciò avvenga è la prova della colpa del "terzo": quindi, il contribuente non è punibile soltanto se dimostra l’effettiva responsabilità della violazione amministrativa a carico altrui.
Il comma citato, infatti, prevede espressamente che il fatto che ha causato l’omesso o l’insufficiente pagamento, oltre ad essere addebitabile a terzi, debba essere "denunciato all'autorità giudiziaria".
Ciò significa che il contribuente, per poter far ricadere la responsabilità della violazione sul terzo, deve aver compiuto tutti quegli atti di vigilanza inglobati nel concetto giuridico della "ordinaria diligenza".
L’ambito di applicazione maggiormente ricorrente dell’art. 6 del D.Lgs 472/97 è quello che riguarda il rapporto tra il cittadino e il commercialista (o il professionista che ha il mandato per la gestione patrimoniale e finanziaria).
Il contribuente, dunque, per poter evitare la sanzione, deve dimostrare di aver agito responsabilmente.
Nello specifico, in prima battuta, deve dimostrare di non avere la cosiddetta culpa in eligendo, cioè di non aver affidato l’incarico del calcolo o del versamento del tributo a un soggetto non idoneo.
In secondo luogo, deve dimostrare che non ci sia stata neppure la culpa in vigilando, ovvero che non abbia tralasciato di controllare e verificare che il mandatario abbia provveduto al pagamento del tributo.
E’ evidente, quindi, che il consiglio primario sia quello di valutare e scegliere attentamente il professionista che dovrà tenere in regola conti, pagamenti e bilanci. Ma è altrettanto importante sapere che, in caso di errori altrui nei pagamenti di tributi non imputabili alla propria negligenza, è possibile tutelarsi per non dover subire, oltre al danno, anche la beffa.
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