Omicidio stradale, l’ok della Camera


Pene più severe per chi provoca incidenti mortali sotto l’effetto di alcol o di droghe. Pene fino a 12 anni di carcere
Omicidio stradale, l’ok della Camera

Dopo un periodo di stallo, torna alla ribalta il nuovo reato di omicidio stradale. La Camera dei Deputati ha dato il via libera alle nuove norme che adesso dovranno ottenere l’ok del Senato. In sostanza sono state introdotte pene più severe per chi provoca un incidente stradale mortale in grave violazione del Codice della Strada, soprattutto nei casi di guida in strato di abbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Invariate, invece, le pene per chi è responsabile di un incidente, ma senza aver infranto il Codice della Strada (in questo caso le pene vanno dai 2 ai sette anni di carcere).

Nel codice penale, dunque, fa la sua comparsa il reato di omicidio stradale che, pur essendo di carattere colposo, prevede condanne esemplari nel caso di omicidi stradali gravi. Nello specifico, si individuano due livelli di gravità, in base all’infrazione del Codice della Strada commessa. Si rischia, cioè, la reclusione dai 5 ai 10 anni nei casi di:
- guida in stato di ebbrezza media (tasso alcolemico rilevato da 0,81 g/l a 1,5 g/l)
- eccesso di velocità
- attraversamento con il semaforo rosso
- guida in contromano
- inversione di marcia azzardati in corrispondenza di dossi, curve o incroci
- sorpassi azzardati in presenza di linea continua o a ridosso delle strisce pedonali

Si rischia la reclusione dagli 8 ai 12 anni nei casi di:
- guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico rilevato oltre l’1,5 g/l)
- guida sotto l’effetto di stupefacenti
- guida in stato di ebbrezza media se il conducente è un autista professionista
Nei casi di guida in stato di ebbrezza grave e di guida sotto l’effetto di stupefacenti è previsto anche l’obbligo di arresto in flagranza, mentre resta facoltativo negli altri casi.

Tra le aggravanti spicca di certo la fuga del conducente, che si vede aumentare la pena da un terzo a due terzi (con un numero minimo di cinque anni di reclusione) o la guida con patente revocata o sospesa. Pene aggravate anche se l’incidente stradale ha provocato più vittime o feriti. Sono, al contrario, previste delle attenuanti se l’incidente è stato provocato con il concorso di colpa da parte della vittima.

Accantonata la proposta dell’ergastolo della patente, è stata prevista la sua revoca temporanea. I tempi per poter conseguire una nuova patente dipendono dalla gravità del reato commesso. Potrà essere nuovamente conseguita:
- dopo 20 anni se l’incidente mortale è avvenuto in guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe (diventano 30 nei casi più gravi o se ci sono le aggravanti)
- dopo 15 anni in caso di omicidio stradale
- dopo 10 anni nel caso di concorso di colpa della vittima
- dopo 5 anni in caso di lesioni stradali

Infine, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione, mentre il pm può chiedere la proroga delle indagini preliminari una sola volta.

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