Opere abusive: ok alla demolizione anche se si presenta un accertamento di conformità


Tar Lazio: la procedura di demolizione non si arresta neppure di fronte alla presentazione di una domanda di accertamento di conformità
Opere abusive: ok alla demolizione anche se si presenta un accertamento di conformità

Il Tar del Lazio si è pronunciato sulla sospensione di una determina dirigenziale che prevede la rimozione o demolizione delle opere abusive per le quali la ricorrente aveva presentato, dopo essere stata raggiunto dall’ordine di demolizione, una domanda di accertamento di conformità.

E il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso della ricorrente affermando che la sola presentazione della domanda dell’accertamento di conformità non basta per paralizzare “i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio”.

E’ quanto affermato nella recente sentenza n. 9393/2020 del Tar Lazio e pubblicata il 9 settembre scorso.

 

Abusi edilizi: il caso sottoposto al Tar Lazio

La ricorrente ha acquistato nell’ottobre 2015 un insieme di costruzioni componenti un unico complesso immobiliare a Roma e il mese prima della stipula del contratto di compravendita, ha presentato una comunicazione di inizio lavori relativi a interventi riconducibili all’attività di edilizia libera (come previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001) aventi natura temporanea. Due anni dopo, nel settembre 2017, la ricorrente ha ricevuto un provvedimento del comune capitolino i cui si prevedeva la rimozione e demolizione delle opere, ritenute abusive.

Le opere in questione sono “un capannone prefabbricato di dimensioni m. 29 x 70,30 con altezza variabile alla gronda h 5,20, poggiante su basamento di conglomerato cementizio, con un’intelaiatura verticale e orizzontale, controvetrature, tiranti e capriate di metallo, con copertura in telo plastificato in pvc e tamponatura in pannelli prefabbricati tipo sandwich, adibito a magazzino di deposito/smistamento pezzi di ricambio per automobili e, su di un lato di tale struttura, di una tettoia di superficie m. 11,45 x 9,90 e nella tamponatura con pannelli prefabbricati di altra preesistente tettoia aperta già oggetto di concessione in sanatoria n. [omissis], per una superficie di circa 212 mq”.

Oltre ad impugnare il provvedimento, la ricorrente ha presentato, nel gennaio 2018 (quindi, dopo più di due anni dalla compravendita e dopo circa quattro mesi dalla ricezione del provvedimento di demolizione) un’istanza di accertamento di conformità.

 

Abusi edilizi: effetti dell’istanza di accertamento di conformità

Il Tar Lazio ha affermato nella sentenza che “la presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all'ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio”.

Ugualmente, la domanda “non determina altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell'ingiunzione di demolire, ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento.

In altre parole, la presentazione di una domanda di accertamento della conformità non ha come effetto quello di annullare un provvedimento di demolizione, ma soltanto quello di procrastinare l’intervento delle ruspe.

Dunque, la demolizione è semplicemente “sospesa” per 60 giorni, periodo entro il quale l’ufficio comunale competente è chiamato a pronunciarsi.
Sul punto, però, va detto che, come è accaduto nel caso specifico, può essere applicata la regola del silenzio-diniego.

Come chiariscono i giudici amministrativi “la giurisprudenza prevalente afferma, infatti, che “l'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (…) configura a tutti gli effetti un'ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall'Amministrazione. Pertanto, una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell'interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch'esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell'atto negativo tacito”.

Dunque, una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza aver ottenuto alcuna comunicazione da parte degli uffici comunali, si forma un atto tacito di diniego.
Contro il diniego tacito è possibile proporre impugnazione giurisdizionale e sospendere la demolizione per un periodo ulteriore di 60 giorni.

Nel caso in questione, tra l’altro, la ricorrente non ha impugnato il tacito diniego all’istanza di accertamento di conformità.
“Pertanto – si legge nella sentenza del Tar Lazio - una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione procedente.

 

Articolo del: