Pacchetti turistici, nuove tutele per i viaggiatori
Sono entrate in vigore le nuove regole sui pacchetti e servizi turistici che garantiscono più tutele per i consumatori
Il 1° luglio scorso sono entrate in vigore le nuove norme del decreto sui pacchetti e servizi turistici approvato dal Consiglio dei Ministri n. 84/2018, che recepisce la Direttiva europea 2015/2302 e che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 129 del 6 giugno 2018.
Molte le novità introdotte a tutela del viaggiatore. Prima fra tutte la nuova definizione di "pacchetto turistico", che sta alla base di eventuali richieste di risarcimento danni da vacanza rovinata. La nozione di "pacchetto turistico" è stata ampliata. Non si fa più solo riferimento ai contratti stipulati nel solo territorio italiano (data la diffusione dei pacchetti turistici offerti online anche da gestori stranieri), ma anche i contratti on-line, i pacchetti "su misura" e i cosiddetti pacchetti "dinamici".
Nello specifico, si definisce "pacchetto turistico", la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (quali trasporto, alloggio, noleggio veicoli, ecc...) offerti da un unico organizzatore o venditore, oppure offerti da singoli fornitori di servizi turistici, ma che siano acquistati presso un unico punto vendita, siano offerti tutti insieme ad un prezzo forfettario, siano pubblicizzati come "pacchetti" o definizione analoga oppure siano combinati entro le 24 ore successive alla conclusione del primo contratto di un servizio, anche tramite prenotazione on-line.
Aumentano i diritti del viaggiatore in caso di recesso aumentano le responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti e servizi turistici. Innanzitutto, questi ultimi, prima della stipula del contratto, devono fornire al cliente un modulo informativo standard e tutte le informazioni relative ai servizi turistici offerti. Inoltre, sia organizzatore che venditore sono responsabili per l’inesatta esecuzione del pacchetto che danno diritto al viaggiatore a una riduzione del prezzo, l’eventuale risarcimento dei danni e la possibilità di recedere dal contratto.
Vi è poi una precisa responsabilità del venditore di pacchetti e servizi turistici, in base a quanto stabilito dalla legge per il rapporto di mandato. Il venditore viene considerato responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal consumatore e, in maniera più ampia, gli viene attribuita la stessa responsabilità prevista per l’organizzatore nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.
Vengono allungati i termini di prescrizione: dai 2 anni per i danni alla persona e 1 anno per gli altri danni, si passa a 3 anni per i danni alla persona e a 2 anni di prescrizione per gli altri danni. Infine, sia gli organizzatori che i venditori devono sottoscrivere assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile e aumentare le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.
Le sanzioni amministrative previste a carico di organizzatori e venditori che infrangono le norme prevedono una multa pecuniaria che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di recidiva. Previste anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi o, addirittura, la cessazione dell’attività per violazioni reiterate.
Molte le novità introdotte a tutela del viaggiatore. Prima fra tutte la nuova definizione di "pacchetto turistico", che sta alla base di eventuali richieste di risarcimento danni da vacanza rovinata. La nozione di "pacchetto turistico" è stata ampliata. Non si fa più solo riferimento ai contratti stipulati nel solo territorio italiano (data la diffusione dei pacchetti turistici offerti online anche da gestori stranieri), ma anche i contratti on-line, i pacchetti "su misura" e i cosiddetti pacchetti "dinamici".
Nello specifico, si definisce "pacchetto turistico", la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (quali trasporto, alloggio, noleggio veicoli, ecc...) offerti da un unico organizzatore o venditore, oppure offerti da singoli fornitori di servizi turistici, ma che siano acquistati presso un unico punto vendita, siano offerti tutti insieme ad un prezzo forfettario, siano pubblicizzati come "pacchetti" o definizione analoga oppure siano combinati entro le 24 ore successive alla conclusione del primo contratto di un servizio, anche tramite prenotazione on-line.
Aumentano i diritti del viaggiatore in caso di recesso aumentano le responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti e servizi turistici. Innanzitutto, questi ultimi, prima della stipula del contratto, devono fornire al cliente un modulo informativo standard e tutte le informazioni relative ai servizi turistici offerti. Inoltre, sia organizzatore che venditore sono responsabili per l’inesatta esecuzione del pacchetto che danno diritto al viaggiatore a una riduzione del prezzo, l’eventuale risarcimento dei danni e la possibilità di recedere dal contratto.
Vi è poi una precisa responsabilità del venditore di pacchetti e servizi turistici, in base a quanto stabilito dalla legge per il rapporto di mandato. Il venditore viene considerato responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal consumatore e, in maniera più ampia, gli viene attribuita la stessa responsabilità prevista per l’organizzatore nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.
Vengono allungati i termini di prescrizione: dai 2 anni per i danni alla persona e 1 anno per gli altri danni, si passa a 3 anni per i danni alla persona e a 2 anni di prescrizione per gli altri danni. Infine, sia gli organizzatori che i venditori devono sottoscrivere assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile e aumentare le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.
Le sanzioni amministrative previste a carico di organizzatori e venditori che infrangono le norme prevedono una multa pecuniaria che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di recidiva. Previste anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi o, addirittura, la cessazione dell’attività per violazioni reiterate.
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