Pagamenti in contanti 2019, ecco le novità

Con la Legge di Bilancio 2019 sono state introdotte alcune novità in tema di pagamento con l’uso dei contanti, anche se non rilevanti.
Resta fermo anche per quest’anno a 3 mila euro (o più precisamente a 2.999 euro) il limite massimo per poter effettuare un pagamento in moneta contante. Tale soglia dei 3 mila euro era stata stabilita, in controtendenza rispetto al passato, dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 898, Legge Finanziaria 2016, modificando l’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007), che aveva innalzato la soglia da mille a 3 mila euro. Negli anni precedenti al 2016, infatti, la soglia si era gradualmente abbassata fino a un cambio di rotta, appunto, con la Legge di Stabilità 2016.
Per quanto riguarda gli assegni occorre ricordarsi che per importi superiori a mille euro è obbligatorio inserire la clausola di “non trasferibilità” del titolo, pena una sanzione che va dai 3 mila euro ai 5 mila euro.
Restano immutate anche le soglie di versamento tramite i “Money transfer”, il cui limite resta sempre fisso a mille euro. E per le operazioni con gli esercizi “compro oro”, il limite dell’uso del contante è di 500 euro (499 euro).
Novità arrivano, invece, in merito all’uso dei contanti per gli stranieri
Limite dei pagamenti in contante per gli stranieri
Con la Legge di Bilancio 2019 viene modificato il limite dei pagamenti in contanti per gli stranieri che effettuano acquisti in Italia per determinati tipi di beni e servizi. Nello specifico, la soglia massima passa da 10 mila e 15 mila euro sia per i cittadini residenti nell’area UE, sia per i cittadini extracomunitari.
Le operazioni, come da art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, per cui vige il limite massimo di 15 mila euro sono:
“1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
7) l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
8) le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione”.
La possibilità, per l’esercente o il professionista, di farsi pagare in contante fino al limite dei 15 mila euro, però, deve soggiacere a due condizioni:
1. L’esercente o i professionista devono farsi rilasciare, al momento dell’acquisto dei beni o servizi, una fotocopia del passaporto del compratore assieme a un’apposita autocertificazione in cui si attesti la residenza di quest’ultimo in un Paese straniero europeo o extra UE
2. Nel primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto, l’esercente o professionista deve depositare la somma ricevuta in contanti in un conto corrente a lui intestato.
Pagamenti rateali, come fare?
Esistono, però, dei casi in cui è possibile effettuare pagamenti dilazionati nel tempo nei confronti dello stesso debitore. Il caso emblematico è quello del dentista: il cliente è sottoposto a una serie di visite nel tempo che possono prevedere pagamenti singoli inferiori ai 3 mila euro.
In questi casi come ci si deve comportare?
La normativa detta regole chiare in merito alle c.d. “operazioni frazionate”, ovvero quei versamenti singoli inferiori ai 3 mila euro, ma di entità maggiore se si sommano i diversi pagamenti effettati in un arco di tempo dilazionato.
Nello specifico, se la somma complessiva da versare è uguale o superiore ai 3 mila euro, si può frazionare il totale e pagare in contanti solo se:
• l’importo di ciascuna rata è inferiore a 3 mila euro
• il piano di rateizzazione è specificatamente descritto nel contratto con l’indicazione dell’importo delle singole rate da pagare e dell’ammontare totale.
Sono vietati pagamenti in contanti rateali successivi, anche se di importo inferiore ai 3 mila euro effettuato nella stessa giornata.
Le sanzioni in caso di infrazioni
Occorre preliminarmente ricordare che le sanzioni vengono comminate sia ai contraenti dello scambio di denaro, sia ai professionisti che, resisi conto dell’infrazione, non la segnali.
Il D.Lgs. 90/2017 prevede che in caso di pagamenti in contanti:
- compresi tra i 3 mila e i 250 mila euro, la sanzione per i contraenti va dai 3 mila ai 50 mila euro (in base alla gravità dell’infrazione commessa) e per i professionisti che non segnalano va dai 3 mila euro ai 15 mila euro
- superiori ai 250 mila euro, la sanzione per i contraenti va dai 15 mila ai 250 mila euro (in base alla gravità dell’infrazione commessa) e per i professionisti che non segnalano va dai 3 mila euro ai 15 mila euro.
Per evitare di commettere errori o di dover pagare sanzioni è meglio affidarsi preventivamente a un commercialista esperto. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
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