Partita Iva: operazioni con l’estero
Gli adempimenti in materia di fatturazione nei casi di scambi con l’estero è complessa: ecco alcune semplici regole da seguire

L’articolo 1 del D.P.R. numero 633 del 1972 recita che "l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate". Il legislatore ha così rimarcato la differenza tra ciò che arriva dall’estero da ciò che è diretto oltre i confini nazionali. Il distinguo, ai fini dell’imposta indiretta è rilevante, soprattutto dal 1° gennaio 2010, perché qualcosa è cambiato: con il D.Lgs. n. 18/2010, che ha recepito la Direttiva europea numero 2008/8 sono state apportate alcune modifiche al presupposto di territorialità IVA nel settore delle prestazioni di servizi. Inoltre, con l’approvazione della Legge di stabilità 2013, si sono introdotte nuove e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione. Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce un obbligo generale di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale, sancita dagli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72.
L’articolo 7-ter del D.P.R 633/1972 prevede adesso che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi aventi partita Iva stabiliti in Italia (B2B - Business to Business), o quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2C - Business to Consumer). Nel primo caso (B2B), la territorialità da tenere in considerazione ai fini Iva è quella del committente (l’azienda cliente), nel secondo (B2C), è quella del professionista. A questo punto occorre valutare i vari casi in cui può trovarsi il professionista.
Cominciamo da quello in cui il lavoratore autonomo risiede in Italia ed effettua la sua prestazione a un soggetto privato:
• se il cliente è italiano, il professionista deve emettere regolare fattura e il regime Iva è pienamente applicabile in termini di aliquote, imponibilità, esenzioni
• se il cliente è straniero, il professionista non è mai obbligato a emettere fattura ma deve assolvere l’IVA del Paese estero (se dovuta), mediante la nomina di un rappresentante fiscale o tramite l’identificazione diretta
Nel caso in cui il professionista abbia Partita Iva italiana e presti la sua opera a un soggetto passivo:
• se l’azienda-cliente ha sede in Italia, vale ciò che è stato detto per un cliente privato italiano
• se l’azienda-cliente ha sede in un altro Paese europeo, l’operazione non è rilevante ai fini iva in Italia. Il professionista, però, ha l’obbligo di emettere la fattura con l’annotazione "inversione contabile" e con l’indicazione del numero di Partita Iva del cliente attribuitogli dal suo Paese di residenza. Inoltre, vi è l’obbligo di compilare il modello Intrastat
• se l’azienda-cliente ha sede in un Paese entra-Ue, l’operazione resta non rilevante ai fini iva in Italia, ma sulla fattura occorre apporre l’annotazione "operazione non soggetta". In questo caso, però, l’azienda-cliente deve dimostrare che è soggetto IVA nel proprio Stato, altrimenti rientra nel trattamento di un soggetto privato (IVA applicata in Italia, salvo deroghe)
Questa appena esposta è la regola generale che, però, ammette delle deroghe per alcuni servizi specifici. Senza entrare nel merito di ogni singola deroga (anche per la difficoltà di poter spiegare in breve cosa accade caso per caso), basti dire che le eccezioni in questione si applicano ad alcune prestazioni di servizi come quelle relative ai beni immobili o al trasporto di persone, prestazioni di ristorazione e di catering, servizi culturali, sportivi o educati o al settore del noleggio di trasporto a breve termine.
Cosa accade, invece, se è il professionista italiano a ricevere beni o prestazioni da un’organizzazione straniera, utili per l’esercizio della propria attività?
• Se l’azienda che offre beni o servizi ha sede all’interno di uno dei Paesi Ue, l’operazione è rilevante ai fini Iva in Italia, quindi occorre assolvere agli adempimenti Iva attraverso il "reverse charge", integrando la fattura emessa dal professionista estero. Vi è l’obbligo, anche qui, di compilare il modello Intrastat
• Se l’azienda che offre beni o servizi al professionista italiano ha sede fuori dall’area Ue, l’operazione è, anche in questo caso, rilevante ai fini Iva in Italia e il professionista deve necessariamente emettere un’autofattura
Da queste poche righe è evidente come sia difficile, per i non addetti ai lavori, comprendere e recepire la normativa in fatto di adempimenti Iva quando, nello svolgimento di un’attività professionale, si pongono in essere operazioni all’interno della Ue o extra Ue. Per questo, per non incorrere ad errori è necessario essere consigliati e seguiti da un commercialista.
L’articolo 7-ter del D.P.R 633/1972 prevede adesso che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi aventi partita Iva stabiliti in Italia (B2B - Business to Business), o quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2C - Business to Consumer). Nel primo caso (B2B), la territorialità da tenere in considerazione ai fini Iva è quella del committente (l’azienda cliente), nel secondo (B2C), è quella del professionista. A questo punto occorre valutare i vari casi in cui può trovarsi il professionista.
Cominciamo da quello in cui il lavoratore autonomo risiede in Italia ed effettua la sua prestazione a un soggetto privato:
• se il cliente è italiano, il professionista deve emettere regolare fattura e il regime Iva è pienamente applicabile in termini di aliquote, imponibilità, esenzioni
• se il cliente è straniero, il professionista non è mai obbligato a emettere fattura ma deve assolvere l’IVA del Paese estero (se dovuta), mediante la nomina di un rappresentante fiscale o tramite l’identificazione diretta
Nel caso in cui il professionista abbia Partita Iva italiana e presti la sua opera a un soggetto passivo:
• se l’azienda-cliente ha sede in Italia, vale ciò che è stato detto per un cliente privato italiano
• se l’azienda-cliente ha sede in un altro Paese europeo, l’operazione non è rilevante ai fini iva in Italia. Il professionista, però, ha l’obbligo di emettere la fattura con l’annotazione "inversione contabile" e con l’indicazione del numero di Partita Iva del cliente attribuitogli dal suo Paese di residenza. Inoltre, vi è l’obbligo di compilare il modello Intrastat
• se l’azienda-cliente ha sede in un Paese entra-Ue, l’operazione resta non rilevante ai fini iva in Italia, ma sulla fattura occorre apporre l’annotazione "operazione non soggetta". In questo caso, però, l’azienda-cliente deve dimostrare che è soggetto IVA nel proprio Stato, altrimenti rientra nel trattamento di un soggetto privato (IVA applicata in Italia, salvo deroghe)
Questa appena esposta è la regola generale che, però, ammette delle deroghe per alcuni servizi specifici. Senza entrare nel merito di ogni singola deroga (anche per la difficoltà di poter spiegare in breve cosa accade caso per caso), basti dire che le eccezioni in questione si applicano ad alcune prestazioni di servizi come quelle relative ai beni immobili o al trasporto di persone, prestazioni di ristorazione e di catering, servizi culturali, sportivi o educati o al settore del noleggio di trasporto a breve termine.
Cosa accade, invece, se è il professionista italiano a ricevere beni o prestazioni da un’organizzazione straniera, utili per l’esercizio della propria attività?
• Se l’azienda che offre beni o servizi ha sede all’interno di uno dei Paesi Ue, l’operazione è rilevante ai fini Iva in Italia, quindi occorre assolvere agli adempimenti Iva attraverso il "reverse charge", integrando la fattura emessa dal professionista estero. Vi è l’obbligo, anche qui, di compilare il modello Intrastat
• Se l’azienda che offre beni o servizi al professionista italiano ha sede fuori dall’area Ue, l’operazione è, anche in questo caso, rilevante ai fini Iva in Italia e il professionista deve necessariamente emettere un’autofattura
Da queste poche righe è evidente come sia difficile, per i non addetti ai lavori, comprendere e recepire la normativa in fatto di adempimenti Iva quando, nello svolgimento di un’attività professionale, si pongono in essere operazioni all’interno della Ue o extra Ue. Per questo, per non incorrere ad errori è necessario essere consigliati e seguiti da un commercialista.
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