Passaggio Equitalia – AdE Riscossione, cartelle esattoriali tutte illegittime?


Sono impugnabili gli atti emessi dal personale assorbito nella nuova Agenzia delle Entrate Riscossione senza aver fatto un concorso pubblico?
Passaggio Equitalia – AdE Riscossione, cartelle esattoriali tutte illegittime?

Sarebbero tutti nulli gli atti compiuti emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo il passaggio di funzioni da Equitalia?

Se lo è chiesto Dirpublica (la Federazione del pubblico impiego) presente nei Ministeri, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle Agenzie Fiscali, nelle Università ed Enti di ricerca, negli Enti Pubblici non Economici.

Il nocciolo della questione è che l’ex agente della riscossione Equitalia era un concessionario di un pubblico servizio, ma nelle vesti di una società di diritto privato, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico non economico. La differenza non è di poco conto.

Nel 2017 ci fu il passaggio di funzioni e di personale tra Equitalia e Agenzia delle Entrate Riscossione, però, essendo quest’ultima proprio un ente pubblico non economico, il personale in forza deve essere assunto esclusivamente tramite concorso. Nel passaggio di consegne, invece, il personale fu assorbito in maniera automatica e senza concorso pubblico.

L’art. 97 della Costituzione, comma 4, infatti, prescrive che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Il risultato di questa mancanza (ovvero del mancato superamento di un concorso pubblico per essere stati assorbiti come personale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione) potrebbe essere la nullità di tutti gli atti emessi a partire dalla nascita stessa dell’AdE Riscossione poiché compiuti da dirigenti illegittimi. E i risvolti delle possibili contestazioni sono immaginabili.

Sul punto si è già espresso il Tar del Lazio (Tar Lazio, sez. I, sentenza sentenza 23 maggio 2019, n. 6307) che ha, però, respinto il ricorso presentato da Dirpubblica. Per il collegio romano, il ricorso è inammissibile non tanto nel merito, quanto per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere di Dirpubbica. In altre parole, il Tar Lazio non si è espresso nel merito della nullità degli atti compiuti dall’AdE Riscossione dopo la chiusura di Equitalia, ma ha specificato che Dirpubblica non è ente legittimato a presentare il ricorso.

Nella sentenza dle Tar Lazio di legge che Dirpubblica ha agito per richiedere “l’annullamento del d.P.C.M. del 16 febbraio 2017, con il quale l’Amministratore delegato della società Equitalia s.p.a.,(…) era stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni (…) propedeutici all’istituzione dell’«Agenzia delle entrate-Riscossione»”.

La richiesta di annullamento si basa sul fatto che, come si legge nella sentenza: “Dirpubblica lamenta che i dipendenti delle soppresse società del gruppo Equitalia continueranno a svolgere, presso la neoistituita Agenzia, il rapporto di lavoro a suo tempo instaurato secondo modalità privatistiche.
Il passaggio del personale, a giudizio della ricorrente, avverrebbe in violazione
dell’art. 97 della Costituzione, che richiede il previo espletamento di un concorso per
l’accesso alle pubbliche amministrazioni”. “(…)Tanto premesso, Dirpubblica lamenta che i dipendenti delle soppresse società del gruppo Equitalia continueranno a svolgere, presso la neoistituita Agenzia, il rapporto di lavoro a suo tempo instaurato secondo modalità privatistiche
.

Mentre i giudici del Tar Lazio hanno dichiarato l’illegittimità del ricorso poichè “Alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’istituita agenzia, appare infatti evidente come la ricorrente (Dirpubblica, ndr), che dichiara di agire a tutela degli interessi di pubblici dipendenti, non può ricevere, dai richiesti annullamenti, alcuna utilità (sul principio per cui incombe sul ricorrente l'onere di fornire la prova concreta della lesione specifica inferta dagli atti impugnati alla sua sfera giuridica, evidenziando “… in particolare - con riferimento alla fattispecie concreta - come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione effettiva, immediata ed attuale”.

Di certo, l’azione di Dirpubblica potrebbe essere solo l‘inizio di nuove e altre contestazioni contro AdE Riscossione.

 

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