Pasta e riso, nuovo obbligo in etichetta
Da febbraio è obbligatorio indicare l’indicazione dell’origine in etichetta

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali (Ministero dell’agricoltura e Ministero dello sviluppo economico) che introducono l'obbligo di indicazione nelle etichette l'origine del riso e del grano per la pasta.
"Da metà febbraio - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina in un comunicato stampa del Ministero dell’Agricoltura - avremo finalmente etichette più trasparenti sull'origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy".
Il provvedimento è sperimentale, nel senso che le nuove etichette saranno obbligatorie per due anni, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. Le aziende avranno 180 giorni di tempo per l'adeguamento delle etichette in modo da smaltire la merce già prodotta e confezionata.
Da una consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, promossa e svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari è emerso che più dell'85% degli italiani che hanno partecipato (oltre 26mila cittadini) considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso.
Ma cosa dovrà essere indicato nelle nuove etichette? Ecco le indicazioni fornite nel comunicato stampa del Ministero dell’Agricoltura
"GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
RISO
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili".
"Da metà febbraio - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina in un comunicato stampa del Ministero dell’Agricoltura - avremo finalmente etichette più trasparenti sull'origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy".
Il provvedimento è sperimentale, nel senso che le nuove etichette saranno obbligatorie per due anni, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. Le aziende avranno 180 giorni di tempo per l'adeguamento delle etichette in modo da smaltire la merce già prodotta e confezionata.
Da una consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, promossa e svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari è emerso che più dell'85% degli italiani che hanno partecipato (oltre 26mila cittadini) considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso.
Ma cosa dovrà essere indicato nelle nuove etichette? Ecco le indicazioni fornite nel comunicato stampa del Ministero dell’Agricoltura
"GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
RISO
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili".
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