Pensioni anticipate senza penalizzazioni
Tramite una circolare, l’Inps conferma che non ci saranno tagli sugli assegni pensionistici in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015
Niente penalizzazioni per chi andrà in pensione prima dei 62 anni, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva. L’Inps, tramite la circolare n. 74 del 10 aprile 2015 recepisce le modifiche apportate alla Riforma Fornero con la Legge di Stabilità 2015. In sostanza, non saranno effettuati tagli all’assegno pensionistico anche se si andrà in pensione prima dei 62 anni come era previsto dall’art. 24 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214.
In base a quanto stabilito dalla Riforma Fornero, nel 2015 sarebbero potuti andare in pensione senza penalizzazione soltanto i lavoratori che avrebbero compiuto i 62 anni di età e 42 anni e sei mesi di anzianità contributiva (per gli uomini) e 41 anni e sei mesi (per le donne). Nel 2016 sarebbero stati necessari i 62 anni di età e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per gli uomini) e 41 anni e 10 mesi (per le donne). Se si fosse voluto andare in pensione prima del compimento dei 62 anni, fermo restando il requisito dell’anzianità lavorativa, l’assegno pensionistico sarebbe stato decurtato dell’1% per ogni anno di anticipo fino ai 60 anni e del 2% per ogni anno di prepensionamento in età inferiore ai 60 anni. Se, ad esempio, un lavoratore avesse deciso di andare in pensione a 58 anni, si sarebbe visto decurtare la pensione del 6%: il 4% dovuto ai due anni fino ai 60 anni (2% all’anno) più il 2% per i due anni dai 60 ai 62 anni (1% all’anno).
L’unico modo per non vedersi ridurre la pensione sarebbe stato quello di dimostrare che l’anzianità contributiva derivava da "prestazione effettiva di lavoro", ovvero un’anzianità calcolata senza permessi o sospensioni.
Dopo l’approvazione della Legge Finanziaria e, soprattutto, dopo la conferma da parte dell’Insp, le cose sono cambiate e la tanto invisa decurtazione della pensione è stata eliminata, almeno per i prossimi tre anni. Il comma 113 dell’art.1 della Legge Finanziaria 2015 (Legge del 23 dicembre 2014, n. 190) recita: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Quindi, almeno per i prossimi tre anni i pensionati potranno tirare un sospiro di sollievo. Poi si vedrà...
In base a quanto stabilito dalla Riforma Fornero, nel 2015 sarebbero potuti andare in pensione senza penalizzazione soltanto i lavoratori che avrebbero compiuto i 62 anni di età e 42 anni e sei mesi di anzianità contributiva (per gli uomini) e 41 anni e sei mesi (per le donne). Nel 2016 sarebbero stati necessari i 62 anni di età e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per gli uomini) e 41 anni e 10 mesi (per le donne). Se si fosse voluto andare in pensione prima del compimento dei 62 anni, fermo restando il requisito dell’anzianità lavorativa, l’assegno pensionistico sarebbe stato decurtato dell’1% per ogni anno di anticipo fino ai 60 anni e del 2% per ogni anno di prepensionamento in età inferiore ai 60 anni. Se, ad esempio, un lavoratore avesse deciso di andare in pensione a 58 anni, si sarebbe visto decurtare la pensione del 6%: il 4% dovuto ai due anni fino ai 60 anni (2% all’anno) più il 2% per i due anni dai 60 ai 62 anni (1% all’anno).
L’unico modo per non vedersi ridurre la pensione sarebbe stato quello di dimostrare che l’anzianità contributiva derivava da "prestazione effettiva di lavoro", ovvero un’anzianità calcolata senza permessi o sospensioni.
Dopo l’approvazione della Legge Finanziaria e, soprattutto, dopo la conferma da parte dell’Insp, le cose sono cambiate e la tanto invisa decurtazione della pensione è stata eliminata, almeno per i prossimi tre anni. Il comma 113 dell’art.1 della Legge Finanziaria 2015 (Legge del 23 dicembre 2014, n. 190) recita: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Quindi, almeno per i prossimi tre anni i pensionati potranno tirare un sospiro di sollievo. Poi si vedrà...
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