Pensioni aumentate per i lavoratori esposti all’amianto


Entro il 31 gennaio 2015 è possibile fare domanda all’INPS per ottenere i benefici previdenziali più vantaggiosi in vigore prima del 2003
Pensioni aumentate per i lavoratori esposti all’amianto

L’articolo 1, comma 115, della Legge di Stabilità 2015 prescrive che: "Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015".

Semplificando la normativa, significa che i lavoratori che, dopo il 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il via libera per godere dei benefici previdenziali in caso di esposizione all’amianto hanno adesso la possibilità di fare domanda per poter ottenere i vantaggi previdenziali più vantaggiosi che erano, invece, previsti per legge prima del 2 ottobre 2003. La domanda può essere presentata all’INPS entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Il modulo, codice AP98, è denominato "Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto".

La maggiorazione dei benefici previdenziali è stata decisa nella Legge di Stabilità 2015, attraverso la quale sono stati stanziati complessivamente 135 milioni di euro, da spalmare equamente nel triennio 2015-2017 (45 milioni di euro all’anno), destinati alla bonifica di siti di interesse nazionale e a copertura dell’aumento dei benefici diretti ai lavoratori che hanno prestato la loro attività esponendosi all’amianto.

Il 2003 è l’anno che ha fatto da spartiacque del quadro normativo di riferimento. Infatti, prima del 2003, era in vigore l’articolo 13, comma 8, della Legge n.257 del 27 marzo 1992 che stabiliva che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5". Ciò significava che, per calcolare gli anni utili ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione, occorreva moltiplicare per il coefficiente 1,5 il numero degli anni in cui si è aveva prestato il proprio lavoro esposti all’amianto.

Dopo il 2003, con l’introduzione dell’art. 47, comma 1, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, il coefficiente dell’1,5 è stato ridotto a 1,25. Non solo. A differenza di quanto era previsto nella precedente Legge 257/1992, il coefficiente moltiplicatore era applicato esclusivamente per calcolare l’ammontare della prestazione pensionistica, ma non per calcolare gli anni di lavoro ai fini della maturazione del diritto pensionistico.

Adesso, la Legge di Stabilità 2015 ha disposto che il lavoratore che abbia ottenuto i benefici previdenziali in base al Decreto Legge 269/2003, può richiedere di ottenere quelli più vantaggiosi previsti dalla precedente Legge 257/1992.

Ecco allora i requisiti necessari per poter inviare la domanda all’INPS:
- essere assicurati iscritti all’Inps e all’Inail
- essere dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa
- aver ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge
- aver ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali in base al Decreto Legge 269/2003

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