Permessi grazie alla Legge 104: a chi spettano?
I permessi lavorativi consistono in un allontanamento periodico dal lavoro per poter accudire un parente con disabilità

I permessi lavorativi richiesti in nome della famosa Legge 104 si riferiscono, appunto, alla Legge 104/1992 e consistono in un allontanamento periodico dal lavoro per poter accudire un parente con disabilità.
Tali permessi spettano ai lavoratori dipendenti che versino in situazioni di disabilità grave, ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili gravi oppure al coniuge, al parente o affine entro il 2° grado di una persona disabile grave. Il diritto è esteso anche ai parenti e agli affini di terzo grado solo se i genitori, il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il diritto non spetta, al contrario, ai lavoratori a domicilio, agli addetti ai lavoro domestici e familiari e ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati. Nel caso in cui sia lo stesso lavoratore a versare in uno stato di grave disabilità la legge prescrive la possibilità di beneficiare di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore in base all’orario di lavoro oppure di tre giorni di permesso mensile.
Nel caso, invece, si tratti di genitori o parenti che debbano prendersi cura di un familiare disabile, la legge prevede diverse modalità di fruizione del permesso in base all’età della persona disabile da curare.
Nello specifico sono prese in considerazione tre fasce di età:
- età inferiore ai tre anni
- età compresa tra tre e otto anni
- età superiore agli otto anni I periodi di permesso sono comunque retribuiti.
In base a quanto pubblicato dall’Inps:
· i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
· i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
· i permessi concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.
Per poter usufruire dei permessi lavorativi in base alla Legge 104/92 occorre presentare una domanda apposita all’Inps tramite il portale www.inps.it (previa ricezione del PIN), attraverso i patronati o attraverso il call center (numero 803.164). Per avere ulteriori informazioni in merito e per evitare di compilare in maniera errata la domanda si consiglia di affidarsi a un esperto del settore.
Tali permessi spettano ai lavoratori dipendenti che versino in situazioni di disabilità grave, ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili gravi oppure al coniuge, al parente o affine entro il 2° grado di una persona disabile grave. Il diritto è esteso anche ai parenti e agli affini di terzo grado solo se i genitori, il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il diritto non spetta, al contrario, ai lavoratori a domicilio, agli addetti ai lavoro domestici e familiari e ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati. Nel caso in cui sia lo stesso lavoratore a versare in uno stato di grave disabilità la legge prescrive la possibilità di beneficiare di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore in base all’orario di lavoro oppure di tre giorni di permesso mensile.
Nel caso, invece, si tratti di genitori o parenti che debbano prendersi cura di un familiare disabile, la legge prevede diverse modalità di fruizione del permesso in base all’età della persona disabile da curare.
Nello specifico sono prese in considerazione tre fasce di età:
- età inferiore ai tre anni
- età compresa tra tre e otto anni
- età superiore agli otto anni I periodi di permesso sono comunque retribuiti.
In base a quanto pubblicato dall’Inps:
· i permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
· i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
· i permessi concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.
Per poter usufruire dei permessi lavorativi in base alla Legge 104/92 occorre presentare una domanda apposita all’Inps tramite il portale www.inps.it (previa ricezione del PIN), attraverso i patronati o attraverso il call center (numero 803.164). Per avere ulteriori informazioni in merito e per evitare di compilare in maniera errata la domanda si consiglia di affidarsi a un esperto del settore.
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