Permessi Legge 104. E in caso di part-time?


La Cassazione specifica il diritto spettante ai lavoratori part-time, distinguendo tra part-time orizzontale e verticale
Permessi Legge 104. E in caso di part-time?

Con la recente sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del diritto all’allontanamento periodico dal posto di lavoro per poter accudire un parente con disabilità per i lavoratori con un contratto part-time. In particolare hanno chiarito se i dipendenti part-time hanno comunque diritto ai giorni pieni di permesso pur lavorando con orario ridotto.

Stiamo parlando del diritto concesso in Italia dalla famosa Legge 104/1992 che consente i permessi lavorativi che spettano ai lavoratori dipendenti che versino in situazioni di disabilità grave o che devono accudire per lo stesso motivo i propri cari.

Hanno diritto a tali permessi, infatti, coloro che devono assistere il coniuge, i figli e gli altri parenti di 1° grado (genitori, suoceri, generi, nuore), il parente o affine entro il 2° grado (nonni, nipoti intesi come figli dei figli, sorelle, fratelli e cognati) o i parenti di 3° grado (zii, nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, bisnonni pronipoti a patto, però, che i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Se è lo stesso lavoratore a versare in uno stato di grave disabilità la legge gli concede il diritto di beneficiare di riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore in base all’orario di lavoro oppure di tre giorni di permesso mensile.
Se, invece, il lavoratore deve accudire i propri cari, la legge prevede diverse modalità di fruizione del permesso a seconda dell’età della persona disabile da curare. In particolare, occorre basarsi su tre fasce di età:
- età inferiore ai tre anni
- età compresa tra tre e otto anni
- età superiore agli otto anni

Infine, prima di entrare nel merito del principio affermato dagli Ermellini, occorre distinguere le tre tipologie di contratti part-time presenti in Italia. Infatti troviamo: 1. Part-time orizzontale: il lavoratore presta lavoro ogni giorno seppur con orario ridotto rispetto al full-time
2. Part-time verticale: il lavoratore presta il suo lavoro a periodi alterni (giorni, settimane, mesi...)
3. Part-time misto: il lavoratore presta il suo lavoro in parte con part-time orizzontale e in parte con part-time verticale

In base alla sentenza, i lavoratori che hanno un contratto part-time orizzontale hanno sempre diritto ai giorni pieni mensili di permesso. Nel caso del part-time verticale occorre distinguere due situazioni:
- se i giorni di lavoro con part-time verticale sono almeno il 50% dei giorni di lavoro totale, si ha diritto ai giorni pieni mensili di permesso
- se le ore di lavoro con part-time verticale sono almeno il 50% di quelle previste dall’orario del lavoro ordinario, si ha diritto ai giorni pieni mensili di permesso
- se le ore di lavoro con part-time verticale sono inferiori al 50% di quelle previste dall’orario del lavoro ordinario, si ha diritto a un permesso ridotto.

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