Permesso di costruire: quando il silenzio-assenso non è valido


Tar Abruzzo: la regola del silenzio-assenso non vale se nella domanda non c’è la dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici
Permesso di costruire: quando il silenzio-assenso non è valido

Il comma 9 dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) recita: "Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali...".

E proprio su tale norma si è basato il ricorso di una società di costruzioni contro il Comune di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. La società edile in questione aveva presentato all’Ufficio competente la domanda per ottenere il permesso di costruire un complesso residenziale e commerciale. Il Comune, da parte sua, oltrepassando i termini temporali di risposta, aveva negato tale permesso poiché l’area del cantiere era soggetta a un vincolo edilizio scolastico. Secondo la ricorrente, però, tale diniego era illegittimo poiché, una volta scaduti i termini di opposizione a una domanda che, a detta della società, era completa di tutti i documenti necessari, doveva valere la formula del silenzio-assenso, così come previsto appunto dal comma 9 dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001.

La Prima sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha, però respinto il ricorso con la sentenza del 3 dicembre 2014, n. 486, convalidando così il diniego al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Francavilla al Mare. I giudici amministrativi hanno basato la loro sentenza sulla mancanza di completezza della domanda presentata dall’impresa edile. Tra i vari incartamenti presentati, infatti, non compariva in elenco la dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici ed edilizi, che deve essere redatta da un professionista abilitato.

Il Tar dell’Abruzzo ha sottolineato che la norma sul silenzio-assenso, che giustifica l’inerzia dell’Amministrazione pubblica nel rispondere in senso positivo alle domande presentate per ottenere il permesso di costruire, è dettata da esigenza di semplificazione ed è conseguenza del fatto che gli uffici competenti amministrativi possano vagliare delle domande contenenti la documentazione essenziale e completa, tra cui appunto la citata dichiarazione di conformità. Secondo la sentenza, tale documento "costituisce appunto la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un’ottica di semplificazione, l’inerzia dell’Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica".

L’orientamento dei giudici del Tar dell’Abruzzo è, quindi, conforme a quanto dettato dal comma 1 dell’articolo 20 del Testo Unico dell’Edilizia (così come modificato dall’art. 13, comma 2, lett. d), n. 1) della Legge 134/2012), che sancisce: "La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica".

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