Pignoramento auto, procedura tradizionale o procedura telematica?
Indice:
Premessa
Nel momento in cui un debitore non salda il suo debito, il creditore può recuperare quanto dovuto attraverso il pignoramento dei beni del debitore, auto compresa.
A partire dal 2015 (a fronte delle modifiche apportate all’art. 521 bis c.p.c. dall'art. 13 del D.L. 27.06.2015, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 132) il creditore può decidere se ricorrere al pignoramento mobiliare “tradizionale” (ex art. 518 c.p.c.) oppure al procedimento telematico.
Ma quali sono le differenze tra i due differenti procedimenti? E qual è il più conveniente per il creditore?
Il pignoramento “tradizionale” dell’auto
Quando un debitore non paga quanto dovuto al creditore, quest’ultimo può recuperare la somma dovuta pignorando i beni mobili del debitore, autoveicoli compresi. Ma l’atto di pignoramento è l’ultimo atto forzoso di una procedura, che spesso può durare anche diversi mesi, volta a fargli recuperare i soldi.
Inizialmente, dopo un primo inadempimento del debitore, il creditore avvia la prima fase del recupero crediti che prevede un'intimazione a pagare. In caso di mancato pagamento, il creditore può ottenere il cosiddetto “decreto ingiuntivo” con il quale si intima nuovamente i debitore ad adempiere alla propria prestazione entro un lasso di tempo di 40 giorni. Se anche misura non esplica i risultati sperati, si può procedere con l’invio dell’atto di precetto.
A questo punto il debitore ha ancora soltanto 10 giorni per regolarizzare la sua posizione debitoria e, in caso negativo, scatta il pignoramento forzoso dei suoi beni in quantità tale da poter risarcire il creditore (per una somma pari al debito comprensivo di interessi maturati) e coprire le spese della procedura che sono state anticipate dal creditore.
Il pignoramento viene recapitato direttamente a casa del debitore da un ufficiale giudiziario. Quest’ultimo, recandosi nell’abitazione del debitore, effettua un sopralluogo e identifica beni mobili da pignorare in quantità e qualità tali da garantire la copertura del debito e delle spese correlate.
Con il pignoramento, in pratica, si procede con un’esecuzione forzata contro il debitore che si vede privare di alcuni suoi beni (auto compresa, se presente in loco) che vengono messi all’asta giudiziaria per far fronte ai propri debiti. Se quest’ultimo, però, decide di sanare la sua posizione debitoria, può procedere con un’istanza di conversione del pignoramento, depositando contestualmente una somma di danaro non inferiore a un sesto dell’importo dovuto in base all’atto di pignoramento.
In merito specificatamente al pignoramento dell’auto, va sottolineato che con la procedura tradizionale l’ufficiale giudiziario può procedere con la confisca del mezzo solo se ne rileva la presenza il loco (nel cortile, nel garage del debitore, in strada vicino all’abitazione, ecc…). In altre parole, anche se il debitore possedesse un’automobile, questa non può essere pignorata se non è visibile durante il sopralluogo dell’ufficiale giudiziario (ad esempio perché è stata parcheggiata in un luogo diverso dall’abitazione del debitore).
Nel caso, invece, il mezzo venisse rinvenuto durante il sopralluogo, l’auto verrebbe provvisoriamente lasciata in custodia del debitore (che non può, però, utilizzarla) fino a quando non viene trasferita all’Istituto Vendite Giudiziarie poco prima della messa all’asta.
Il pignoramento telematico
In alternativa al tradizionale pignoramento dei beni mobili, il creditori può avvalersi della recente procedura di pignoramento telematico che, a differenza di quello tradizionale, è automatizzato e, dunque, automatico.
E’ una procedura molto semplice e che consente al creditore di pignorare l’auto del debitore anche se parcheggiata lontana dalla dimora di quest’ultimo.
Con la procedura telematica, il creditore può verificare se il debitore sia possessore di una vettura consultando direttamente l’Anagrafe tributaria (dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Presidente del Tribunale competente). Dopo aver interrogato il data base, il creditore può predisporre un atto di pignoramento in cui indica il bene che intende pignorare. Entro 10 giorni dalla notifica da parte del creditore, il debitore deve consegnare l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie più vicino.
Scaduto il termine dei 10 giorni, la polizia potrà procedere a bloccare la vettura a seguito di controllo.
Anche in questo caso, il debitore non può guidare il mezzo se posto sotto pignoramento telematico.
Nel momento in cui l’Istituto Vendite Giudiziarie ottiene la custodia del veicolo, ne dà immediata comunicazione al creditore (se possibile via pec).
Cosa accade se il debitore guida l’auto pignorata?
Le conseguenze per il debitore fermato dalle forze dell’ordine mentre è alla guida della sua auto pignorata sono differenti nel caso di pignoramento tradizionale e telematico.
Sul punto è intervenuto anche il Ministero degli Interni che, con la recente circolare n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 del 28 febbraio 2019, ha chiarito le differenti procedure che devono essere attivate dalle forze dell’ordine a seconda del tipo di pignoramento avviato.
Infatti, se il creditore opta per il pignoramento mobiliare (ovvero quello tradizionale), le forze dell’ordine non possono confiscare il mezzo al debitore nel caso lo fermassero per un controllo di routine mentre sta guidando l’auto.
Nel caso di pignoramento telematico, al contrario, le forze dell’ordine devono consegnare il mezzo (con i relativi documenti di proprietà) all’Istituto Vendite Giudiziarie redigendo un apposito verbale.
Quale procedura è più conveniente per il creditore?
Da quanto scritto appare maggiormente conveniente ricorrere al pignoramento telematico, innanzitutto perché è possibile confiscare l’auto anche se il debitore, per evitarlo, l’ha parcheggiata in un luogo lontano dalla sua dimora. In secondo luogo è una procedura che appare più veloce e automatica con un conseguente risparmio di tempo.
E, infine, perché in caso di guida non autorizzata del mezzo da parte del debitore, le forze dell’ordine possono procedere alla consegna della vettura all’Istituto Vendite Giudiziarie.
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