Prestazione di lavoro occasionale: il libretto di famiglia

Il libretto di famiglia è stato introdotto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo l’abolizione dei voucher lavoro.
Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa per retribuire collaboratori che svolgano in modo sporadico e saltuario una delle seguenti attività tassativamente indicate dalla legge:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il valore del lavoro, essendo occasionale, non può superare determinate soglie economiche, riferite all’anno civile e destinati sia ai prestatori (ovvero coloro che svolgono il lavoro occasionale), sia agli utilizzatori del libretto di famiglia (ovvero colui che assume). I limiti sono i seguenti:
- ciascun datore di lavoro non potrà utilizzare il libretto famiglia per un importo superiore a 5 mila euro annui per retribuire le prestazioni della totalità dei lavoratori occasionali
- ciascun lavoratore occasionale non potrà percepire un importo superiore a 5 mila euro annui a titolo di retribuzione da parte della totalità dei datore di lavoro del libretto di famiglia
- ciascun lavoratore occasionale non potrà percepire un importo superiore a 2.500 euro annui dallo stesso datore di lavoro.
Tali limiti sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore occasionale al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Per alcune particolari categorie di lavoratori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo e nello specifico, ciò è valido per:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento dal valore di 10 euro ciascuno da utilizzare per un’ora di attività del lavoratore occasionale. Di questi 10 euro, 8 euro sono il compenso netto del prestatore, 1,65 euro sono accantonati per la contribuzione previdenziale, 0,25 euro servono per il premio assicurativo INAIL e, infine, 0,10 euro sono utilizzati per il finanziamento degli oneri gestionali.
Per ottenere il libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono registrarsi alla piattaforma INPS e richiedere il PIN. Successivamente, il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
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