Prima casa, basta la residenza nel Comune
Cassazione: per l’agevolazione prima casa è sufficiente la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile anche se i lavori edili non sono finiti

Per non perdere l'agevolazione prima casa, nel caso in cui non si possa ancora abitare l’immobile a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione o per lungaggini burocratiche, è sufficiente ottenere la residenza nel Comune dove è ubicata l’unità immobile e non la residenza nello specifico immobile. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la recente ordinanza 1588 del 23 gennaio 2018.
La legge prevede che, per ottenere le agevolazioni per la prima casa, il proprietario di un immobile debba trasferire la residenze nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto immobiliare. Gli ermellini, però, a fronte della causa di due coniugi che citeremo di seguito, hanno sottolineato come sia sufficiente la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa e non nello specifico immobile. Nell’ordinanza, infatti, si legge che il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato "alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata".
Il caso che la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere è quello di una coppia che ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma che non è riuscita, però, a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa poiché c’è stato un ritardo delle opere di costruzione e del rilascio dell’agibilità da parte del Comune all'impresa costruttrice.
Di fronte alla richiesta del Fisco di recuperare le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’immobile, la coppia ha fatto ricorso al CTR adducendo che il mancato spostamento della residenza era stato dettato da cause di forza maggiore (il ritardo dei lavori edili e del rilascio dell’agibilità appunto). La CTR ha dato ragione alla coppia, ma la Corte di Cassazione, alla quale ha fatto ricorso l'Agenzia delle Entrate, no.
La motivazione dell’accettazione della tesi dell'Agenzia delle Entrate da parte degli ermellini è stata dettata dal fatto che il ritardo dei lavori e del rilascio dell’agibilità non possono essere considerate causa di forza maggiore. I giudici hanno affermato che, in base alla giurisprudenza, "per forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto".
I ritardi, quindi, non possono essere considerati "forza maggiore", tanto più che la coppia poteva comunque spostare la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa, elemento sufficiente per ottenere l’agevolazione.
La legge prevede che, per ottenere le agevolazioni per la prima casa, il proprietario di un immobile debba trasferire la residenze nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto immobiliare. Gli ermellini, però, a fronte della causa di due coniugi che citeremo di seguito, hanno sottolineato come sia sufficiente la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa e non nello specifico immobile. Nell’ordinanza, infatti, si legge che il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato "alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata".
Il caso che la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere è quello di una coppia che ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma che non è riuscita, però, a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa poiché c’è stato un ritardo delle opere di costruzione e del rilascio dell’agibilità da parte del Comune all'impresa costruttrice.
Di fronte alla richiesta del Fisco di recuperare le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’immobile, la coppia ha fatto ricorso al CTR adducendo che il mancato spostamento della residenza era stato dettato da cause di forza maggiore (il ritardo dei lavori edili e del rilascio dell’agibilità appunto). La CTR ha dato ragione alla coppia, ma la Corte di Cassazione, alla quale ha fatto ricorso l'Agenzia delle Entrate, no.
La motivazione dell’accettazione della tesi dell'Agenzia delle Entrate da parte degli ermellini è stata dettata dal fatto che il ritardo dei lavori e del rilascio dell’agibilità non possono essere considerate causa di forza maggiore. I giudici hanno affermato che, in base alla giurisprudenza, "per forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto".
I ritardi, quindi, non possono essere considerati "forza maggiore", tanto più che la coppia poteva comunque spostare la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa, elemento sufficiente per ottenere l’agevolazione.
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