Prima casa: imposta di registro al 2%


Con la Legge di Stabilità 2014 è stata abbassata l’aliquota di tassazione in materia di imposta di registro per chi compra o acquista
Prima casa: imposta di registro al 2%

Dal 1° gennaio 2014, il privato che compra o vende casa può godere dell’abbassamento dell’aliquota dell’imposta di registro, fissata al 2%. La novità è stata inizialmente introdotta dal D.Lgs n.23 del 2011, ma sono state necessarie le modificazioni del D.L. n.104 del 2013 e della successiva Legge di Stabilità 2014 perché la nuova aliquota ridotta entrasse in vigore. Infine, a fare chiarezza sull’argomento è anche la circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate che illustra brevemente le nuove regole da seguire in fatto di tassazione da applicare alle compravendite immobiliari. Ecco, allora, tutte le novità.

Innanzitutto, le novità si applicano su tutti gli atti pubblici formati o autenticati di trasferimento immobiliare a partire, abbiamo detto, dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda le scritture private non autenticate, fa fede la data di richiesta della registrazione.

Sono state previste tre sole aliquote dell’imposta di registro per le compravendite e passaggi di proprietà immobiliari fuori campo Iva: il 2% per la prima casa, il 9% per tutti gli altri immobili e, infine, un’aliquota del 12% da applicare, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e le relative pertinenze. E’ stato, però, fissato un minimo all’imposta di registro: in ogni caso, non può essere inferiore ai 1.000 euro. Ciò significa che sulle transazioni di abitazioni inferiori ai 50 mila euro (che prevedrebbero un’imposta inferiore ai mille euro) si paga comunque tale minimo fissato.

Non tutte le compravendite per la prima casa rientrano nell’agevolazione: l’aliquota del 2% si applica a patto che l’abitazione in questione non sia un immobile signorile (classificato nella categoria A/1), una villa (classificato nella categoria A/8) o un castello o un palazzo di considerevole pregio storico o artistico (classificato nella categoria A/9). Dunque, le classificazioni edilizie valide per beneficiare del tetto ridotto al 2% sono quelle che vanno dalla A/2 ad A/7.

Le agevolazioni sulla prima casa si applicano anche in casi di compravendita di un immobile ancora in costruzione, nel caso dell’acquisto contemporaneo di più appartamenti contigui che andrebbero, però, a formare un’unica unità abitativa e anche nel caso in cui si voglia acquistare un appartamento contiguo ad un altro già di proprietà e sul quale si era già applicata l’aliquota per la prima casa al momento dell’acquisto. Nella circolare 2/E pubblicata quest’anno dall’Agenzia delle Entrate, sono elencati anche i casi di successione, di donazione e i calcoli del credito di imposta per vendite e successivi riacquisti immobiliari compiuti nell’arco di un anno.

Se l’aliquota dell’imposta di registro per la prima casa diminuisce, sale al contrario l’importo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste per gli atti soggetti a tassazione IVA. L’aumento, anche se non è considerevole, registra il passaggio dai 168 euro a 200 euro.

Infine, sempre nella stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono chiarite le novità introdotte dal Legislatore sugli atti societari in materia di trasferimenti di beni immobili e assegnazioni ai soci. Le aliquote dell’imposta di registro da applicare in questi casi sono del 9% o del 12%; imposta, che comunque non può risultare inferiore a 1.000 euro. L’ imposta ipotecaria e quella catastale sono state fissate pari a 50 euro ciascuna.

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