Prima casa: stop ai pignoramenti fino al 31 dicembre 2020

A causa della nuova ondata epidemiologica da Covid-19, il Governo ha introdotto nuove misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza con i Decreti Ristoro 1 e Ristoro 2.
Lo scopo è quello di sostenere le famiglie e le imprese maggiormente colpite dal nuovo lockdown che ha interessato soprattutto le cosiddette “zone rosse”, ovvero quelle a più alto rischio contagio.
Per le imprese e le attività che sono state costrette a chiudere (come quelle nel settore della ristorazione e del turismo, palestre, piscine, ecc…), sono stati previsti nuovi contributi a fondo perduto e indennizzi.
Inoltre, è stato previsto per alcuni specifici settori un credito di imposta sul canone di locazione ad uso commerciale e di affitto di azienda e l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU.
Ma facilitazioni sono state previste anche per i cittadini privati, colpiti dalla stretta reddituale causata dalla crisi economica. Una di queste è certamente la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa disciplinata nell’art. 4 del Decreto Ristoro 1.
La sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa è stata introdotta con l’art. 4 del Decreto Ristori 1 (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 28 ottobre 2020, n. 269).
Il dispositivo in questione recita:
“All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In sostanza, l’art. 4 del Decreto Ristori va a modificare i termini già previsti precedentemente nell’art. 54-ter del Decreto-legge “Cura Italia” (Decreto-legge n. 18 del 2020).
Con il precedente “Cura Italia”, erano state sospese le procedure esecutive di pignoramento immobiliare per un periodo totale di sei mesi che scadeva il 30 ottobre 2020.
Con la sostituzione delle parole "per la durata di sei mesi (…)" con "fino al 31 dicembre 2020", il Governo ha procrastinato lo stop dei pignoramenti fino a fine anno.
Inoltre, nella norma del Decreto Ristori si fa espresso riferimento all’art. 555 del codice di procedura civile (“Forma del pignoramento”) nel quale non si fa menzione di un debitore in particolare (quindi la norma si applica a soggetti privati e imprese, soggetti Iva, ecc…). Però, nell’art. 4 del Decreto Ristori è espressamente previsto che tale articolo 555 c.p.c. si deve applicare solo in riferimento all’abitazione principale del debitore.
Ricordiamo, infine, che “abitazione principale” non è sinonimo di “prima casa”: è possibile, infatti, acquistare un’unità abitativa con le agevolazioni “pria casa”, ma non utilizzarla come “abitazione principale.
Per “abitazione principale", infatti, si intende un “immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
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