Prodotti da costruzione, nuove norme dal 9 agosto


Le nuove regole prevedono maggiori responsabilità per i progettisti che ordinano i materiali e per i fabbricanti
Prodotti da costruzione, nuove norme dal 9 agosto

Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2017 (Serie Generale n.159) il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106 (Decreto sulla qualità e la sicurezza dei materiali approvato dal Consiglio dei Ministri del 09 giugno 2017) sull’Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Il nuovo regolamento europeo abroga la precedente Direttiva comunitaria n. 89/106/CEE. Le nuove regole saranno operative dal prossimo 9 agosto.

Il decreto è stato voluto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dal Ministero dei Trasporti, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Giustizia e dai Vigili del Fuoco. Grazia al decreto citato sono state introdotte norme più stringenti sul controllo dei materiali utilizzati per le costruzioni, nuovi obblighi di prestazione e marcatura CE e un nuovo sistema sanzionatorio e di vigilanza in caso di infrazione da parte degli operatori economici ed edilizi. Le nuove regole disciplinano il mercato dei prodotti da costruzioni, ma anche quelli dei serramenti, delle chiusure schermi, dei vetri e delle facciate continue. Inoltre, è stato istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che ha come funzioni principali quelle di determinare gli indirizzi per attuare l’uniformità dell’attività di certificazione e di coordinare le attività delle diverse amministrazioni.

D’altra parte, la finalità del decreto, che è composto da 11 pagine è ben espresso nell’articolo 1, comma 1, del provvedimento:
"Il presente decreto disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE". E al comma 2 dello stesso articolo si specifica che "Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione". Ma venendo ai punti essenziali della normativa, la nuova disciplina prevede l’obbligo per il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore di impiegare soltanto prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.

In caso di violazioni, scattano le sanzioni previste dall’articolo 20 del Decreto legislativo 106/2017 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione): "1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi (...) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi (...) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio".

Per garantire l’armonizzazione delle norme, il Decreto ha istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che ha, come si è detto, la funzione di determinare le linee guida per raggiungere l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova e di coordinare le attività delle amministrazioni competenti.

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