Progetti errati: l’impresa edile deve correggerli
L’impesa che esegue i lavori è responsabile e obbligata a correggere gli errori di progettazione anche se il progetto non è suo
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20214/2017 ha affermato che l’impresa edile che esegue e realizza opere edilizie è responsabile degli eventuali errori presenti nel progetto. La responsabilità deve essere assunta sia nel caso in cui il progetto sia stato ideato dall’impresa stessa, sia nel caso in cui la progettazione sia stata realizzata da un professionista esterno all’impresa stessa.
Dunque, in caso di errori nella costruzione, l’impresa edilizia non può discolparsi adducendo come motivazione di aver semplicemente eseguito un progetto altrui. La Cassazione sottolinea che, in caso di errori, l’impresa deve avere le competenze professionali per individuarli e, conseguentemente, di porvi rimedio.
Lo stesso principio vale anche nel caso in cui l’impresa costruttrice non si accorga affatto degli errori di progettazione: secondo i supremi giudici, l’impresa resta ugualmente responsabile poiché, in base alle competenze professionali necessarie per operare, l’impresa dovrebbe possedere tutte le conoscenze utili per individuare le mancanze e le falle del progetto.
Ugualmente, l’impresa non può addurre come giustificazione che gli eventuali errori siano dovuti a indicazioni precise dettate dal committente: in questo caso, l’impresa resta sempre e comunque responsabile dei lavori effettuati ed è obbligata a rimediare agli eventuali errori poiché l’impresa ha il dovere di rispettare le regole dell'arte.
Dunque, l’obbligo della risoluzione degli eventuali errori di progettazione (sia individuati sia non individuati) è perentorio e, nel caso in cui l’impresa si opponga, deve pagare il risarcimento dei danni.
Nella sentenza, infatti si legge: "l’appaltatore è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto".
Dunque, in caso di errori nella costruzione, l’impresa edilizia non può discolparsi adducendo come motivazione di aver semplicemente eseguito un progetto altrui. La Cassazione sottolinea che, in caso di errori, l’impresa deve avere le competenze professionali per individuarli e, conseguentemente, di porvi rimedio.
Lo stesso principio vale anche nel caso in cui l’impresa costruttrice non si accorga affatto degli errori di progettazione: secondo i supremi giudici, l’impresa resta ugualmente responsabile poiché, in base alle competenze professionali necessarie per operare, l’impresa dovrebbe possedere tutte le conoscenze utili per individuare le mancanze e le falle del progetto.
Ugualmente, l’impresa non può addurre come giustificazione che gli eventuali errori siano dovuti a indicazioni precise dettate dal committente: in questo caso, l’impresa resta sempre e comunque responsabile dei lavori effettuati ed è obbligata a rimediare agli eventuali errori poiché l’impresa ha il dovere di rispettare le regole dell'arte.
Dunque, l’obbligo della risoluzione degli eventuali errori di progettazione (sia individuati sia non individuati) è perentorio e, nel caso in cui l’impresa si opponga, deve pagare il risarcimento dei danni.
Nella sentenza, infatti si legge: "l’appaltatore è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto".
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