Protocollo per la sicurezza dei cantieri: cosa prevede?


Al via ai cantieri dal 4 maggio, ma rispettando le disposizioni per evitare il contagio da Covid-19. Ecco le misure previste
Protocollo per la sicurezza dei cantieri: cosa prevede?

Dopo lo stop degli ultimi due mesi, i cantieri edili, sia pubblici che privati, sono stati riaperti a partire dal 4 maggio scorso, inizio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza da Coronavirus.

Oltre ai cantieri, sono stati riaperti anche il settore manifatturiero e il commercio all'ingrosso che rifornisce l'industria e i cantieri.

Apertura, dunque, ma a patto che siano rispettate le misure di sicurezza sul posto di lavoro per evitare il contagio da Coronavirus così come indicati nei “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”. Il protocollo, siglato il 14 marzo scorso, contiene disposizioni di carattere generale per tutte le categorie merceologiche, ma per il settore edile sono state previste ulteriori misure.

Ecco brevemente le misure adottate nei diversi aspetti del cantiere.

 

 

 

Informazione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare tutti gli addetti che e chiunque entri nel cantiere in merito alle corrette modalità di svolgimento del lavoro, delle modalità di ingresso e di uscita dal cantiere. Le informazioni devono essere diffuse in maniera capillare anche attraverso l’ausilio di appositi cartelli visibili.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

•    prima dell’accesso al cantiere, ad ogni lavoratore deve essere misurata la temperatura corporea e, nel caso risulti superiore ai 37,5°, non gli sarà concesso l’accesso;

•    l’addetto deve essere consapevole del fatto che gli sarà negato l’accesso o di non poter lavorare nel cantiere se presenta sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o è stato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc… (in generale, tutti i caso in cui l’Autorità impone di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere in isolamento;

•    l’impegno, da parte di tutti i lavoratori nel cantiere, di rispettare tutte le misure di sicurezza (mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro);

•    l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro se si presenta qualsiasi sintomo influenzale;

•    il datore di lavoro ha l’obbligo di informare preventivamente il personale, e chiunque entri nel cantiere che non è consentito l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.

 


Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere predisposti appositi percorsi di ingresso, transito e uscita in modo da limitare il più possibile i contatti con il personale presente nel cantiere;

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, mentre il trasportatore, durante le attività di carico e scarico, dovrà rispettare rigorosamente la distanza minima di un metro dal personale del cantiere;

• Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno è obbligatorio prevedere o installare servizi igienici dedicati, garantendo una pulizia giornaliera, che non devono essere utilizzati dal personale del cantiere;

• Nel caso sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori in ogni spostamento, anche ricorrendo a un numero maggiore di mezzi, prevedendo orari di entrata e uscita dal cantiere scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, è necessario assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

 

 

Pulizia e sanificazione nel cantiere

•    Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo in tali zone; a dover essere sanificati devono essere anche i mezzi d’opera e gli eventuali i veicoli utilizzati;

•    Il datore di lavoro deve verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro e impedirne un uso promiscuo; inoltre, deve assicurare la presenza nel cantiere di specifici detergenti da utilizzare prima, durante e al termine dell’attività lavorativa;

•    Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e locali, compresi quelli esterni al cantiere ma utilizzati durante l’attività, dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti sia all’interno che all’esterno del cantiere;

•    Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere, il datore di lavoro deve sanificare i locali, gli alloggiamenti e gli strumenti di lavoro, oltre a prevedere una ventilazione se necessario;

•    La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle modalità di utilizzo dei locali e dei mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale, del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•    Le operazioni di pulizia e sanificazione devono svolgersi nel rispetto dei protocolli stabiliti dal datore di lavoro in accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•    Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono essere inderogabilmente muniti di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuali e utilizzare prodotti indicati nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

 

 

Precauzioni igieniche personali

E’ obbligatorio che le persone presenti nel cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche necessarie, prima fra tutte il lavaggio frequente e minuzioso delle mani.
A tale scopo, il datore di lavoro deve fornire idonei detergenti.

 

 

Dispositivi di protezione individuale

In merito ai dispositivi di protezione individuale, il protocollo sottolinea la loro fondamentale importanza, ma rimarca anche la possibile difficoltà nel reperirli in commercio data l’enorme richiesta a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ad ogni modo:

• le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall’OMS; nel caso di difficoltà di reperimento, possono essere utilizzate le mascherine indicate dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se presente;

• è favorita la fornitura da parte del datore di lavoro del detergente indicato dall’OMS;

• se la lavorazione non consente il distanziamento di almeno un metro tra i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...); se non è possibile recuperarli in commercio, le attività devono essere sospese (ricorrendo eventualmente Cassa Integrazione Ordinaria) finché non vengono reperiti;

• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

 

 

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali; il tempo di sosta all’interno di tali spazi deve essere limitato e, comunque, i presenti devono rispettare il distanziamento di almeno 1 metro; l’uso degli spogliatoi deve essere sconsigliato nel caso in cui non sia obbligatorio, ma se fosse al contrario necessario occorre prevedere una turnazione dei lavoratori;

• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera della mensa e degli spogliatoi per garantire idonee condizioni igieniche sanitarie; la sanificazione può essere periodica, ma comunque con una pulizia giornaliera con appositi detergenti, anche delle tastiere dei distributori di bevande;

 

 

Organizzazione del cantiere

Finché perdura lo stato di emergenza da Covid-19, i datori di lavoro possono prevedere una diversa turnazione e una rimodulazione del programma delle lavorazioni per limitare i contatti tra questi ultimi. La rimodulazione riguarda anche lo scaglionamento degli accessi in entrata e in uscita dal cantiere.

 

 

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Se una persona presente nel cantiere sviluppi una febbre superiore ai 37,5° e sintomi respiratori da Coronavirus, deve informare immediatamente il datore di lavoro o il direttore de cantiere e dovrà essere posto in isolamento.

Immediatamente, il datore di lavoro deve cercare di individuare coloro che, sul posto di lavoro, sono stati a contatto con il lavoratore contagiato e informare le Autorità sanitarie in modo che siano adottate le opportune misure di quarantena.

Inoltre, sempre allo scopo di limitare la diffusione del Coronavirus, il datore di lavoro può chiedere il temporaneo allontanamento dal cantiere dei lavoratori che sono stati a contatto con il lavoratore risultato positivo al Covid-19.

 

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