Punti patente: il ricorso va fatto al giudice di pace


Consiglio di Stato: la decurtazione dei punti dalla patente deve essere contestata dinanzi al Giudice di Pace
Punti patente: il ricorso va fatto al giudice di pace

 

Con una recente sentenza n. 176/2020 e pubblicata il 9 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso contro il provvedimento che decurta i punti dalla patente deve essere presentato dinanzi al ordinario (e nello specifico per competenza al Giudice di Pace) e non al giudice amministrativo.

Il caso che il Consiglio di Stato si è trovato a dirimere è quello di un uomo che ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Tar Veneto) contro il provvedimento di decurtazione di 20 punti della patente (a altri atti) emesso dopo un controllo stradale da parte delle forze dell’ordine. Nell’ispezione, i carabinieri hanno controllato il veicolo e il guidatore che, seppur risultato negativo all’etilometro, era stato ritenuto in stato psico-fisico non adeguato. Di fronte al rifiuto di sottoporsi ad ulteriori analisi in una struttura ospedaliera, i carabinieri hanno redatto il verbale contestando il reato sancito ai commi 2, 2 bis, 3 o 4 dell’art. 187 del codice della strada, ovvero di rifiuto dell’accertamento previsto per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per la guida in stato di ebbrezza

A seguito dei controlli, dunque, erano stati emessi a carico del guidatore i seguenti atti:

- la riduzione di 20 punti dalla patente di guida;

- la revisione tecnica della patente di guida;

- la revoca della patente di guida;

- l'esito degli accertamenti di revisione della patente;

- la comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

Il Tar Verona ha dato ragione al guidatore, in base a quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, poiché “[…] il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento (…) alla dedotta violazione dell'art. 126-bis del codice della strada, sotto il profilo che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, diviene presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna” e, dunque, “l'illegittimità della citata decurtazione inficia anche i conseguenti atti con i quali è stata disposta la revisione della patente e la sua revoca”.

Ma il Consiglio di Stato a cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto ricorso, ha annullato la sentenza del tribunale amministrativo veronese cha aveva accolto il ricorso dell’uomo.

Tra le differenti motivazioni avanzate dai giudici del Consiglio di Stato ve n’è una interessante: l’impugnazione del provvedimento di riduzione dei punti della patente andava presentato al Giudice di Pace o al prefetto e non al tribunale amministrativo.

Nella sentenza, infatti, si legge: “l’appellato mediante il ricorso al Tar per il Veneto ha impugnato un provvedimento di riduzione dei punti della patente che avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al Giudice di pace, ovvero dinanzi al Prefetto”.

Ciò ha comportato la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. A dover decidere, infatti, e il giudice ordinario e, nello specifico, il Giudice di Pace in primo grado, competente in materia in base agli articoli 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada.

 

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