Quando si può ricorrere al Giudice di pace?


Qual è la competenza del giudice di pace e quando ci si può rivolgere a lui?
Quando si può ricorrere al Giudice di pace?

La funzione giurisdizionale, nel nostro Paese, sia in ambito civile sia penale, è esercitata dalla magistratura e appartengono all'ordine giudiziario i giudici di pace, i tribunali, le corti d'appello e la Corte di Cassazione. Tra questi, i giudici di pace e i Tribunali, sono giudici di primo grado.

 

Competenza dei giudici

Quando ci si appresta a rivolgersi a un giudice per ottenere una sentenza in modo da dirimere una controversia, occorre rivolgersi al giudice “competente”. Ribadiamo che in primo grado ci si può rivolgere al giudice di pace o al Tribunale ordinario e che nel caso ci si affidi al giudice di pace, l’appello di secondo grado di giudizio deve essere richiesto al Tribunale e non alla Corte d’Appello. I criteri per capire di chi sia la competenza sono tre:
1.    Materia
2.    Valore
3.    Territorio.
Tali tre criteri sono da rispettare poiché se ci si dovesse rivolgere al giudice non competente, il giudice dinanzi il quale viene promossa l'azione giudiziale non proseguirebbe con il procedimento, ma indicherebbe il giudice ritenuto competente.
Lo scopo è quello di evitare che più giudici si esprimano sulla stessa azione giudiziale.

 

Il criterio della “materia”

Il primo criterio è la “materia”, ovvero in base all’ambito dei diritto interessato per dirimere una causa ci si deve rivolgere al giudice di pace o al Tribunale. Esistono, come vedremo tra poco, materie di competenza specifica del giudice di pace, mentre le altre sono di competenza del Tribunale. Nel caso in cui la materia non sia di competenza esclusiva di uno o dell’altro giudice, ci si deve allora affidare al criterio del “valore”.

 

Il criterio del “valore”

Il secondo criterio è il “valore”, che si segue quando esistono delle materie sulle quali si può esprimere il giudice di pace legate all’ammontare della cifra contestata oppure richiesta come risarcimento in una causa.
L'art. 7 c.p.c. stabilisce che il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a cinquemila euro, purché relative a beni mobili.
Non è competente il giudice di pace, anche se il valore è inferiore ai cinquemila euro, nelle:
- cause attribuite specificatamente alla competenza del Tribunale (come ad esempio le cause di locazione, anche se di valore non superiore a cinquemila euro)
- nelle cause relative a beni immobili.
Il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a ventimila euro relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.
Infine, il giudice di pace è competente per le cause di qualunque valore relative a:
- apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi
- alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità
- agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Il criterio del “territorio”

Una volta individuato il giudice di pace in base ai primi due criteri, ci si rifà al criterio del territorio per stabilire la sede del giudice competente.
Tale scelta comporta contemporaneamente l’individuazione del Tribunale competente nel caso di ricorso in appello.

 

In molti casi, ricorrere al Giudice di Pace è vantaggioso poiché si accorciano notevolmente i tempi rispetto al ricorso al giudice ordinario. Inoltre, ulteriori vantaggi sono le procedure più snelle e pratiche meno onerose.

 

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