Ravvedimento operoso sugli acconti Iva


Entro il 28 dicembre prossimo va versato l’acconto Iva per il 2015. Se lo si paga in ritardo, ci si può regolarizzare con il ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso sugli acconti Iva

Il 28 dicembre è il giorno ultimo per pagare l’acconto Iva per il 2015. Imprese e lavoratori autonomi dovranno utilizzare, per calcolare quanto dovuto, uno dei tre metodi a disposizione in base alla propria situazione contabile: il metodo storico, il metodo previsionale o il quello basato sulle operazioni effettuate.

Inoltre, l’acconto Iva sarà riferito al solo mese di dicembre per i contribuenti mensili, al quarto trimestre per alcuni contribuenti trimestrali e relativo all’imposta così come è rilevata dalla dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali.

Ma cosa accade se un’impresa o un lavoratore autonomo paga in ritardo o paga meno di quanto dovuto?
Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso e beneficiando di sanzioni ridotte. Le aliquote delle sanzioni ridotte da applicare variano in base ai giorni di ritardo del pagamento tramite ravvedimento operoso. Infatti:
- se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Quindi la sanzione minima è dello 0,2%, quella massima è del 2,8%
- se il pagamento avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3%
- se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,33% (salvo le novità introdotte con il Ddl Stabilità 2016)
- se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%. In pratica, per chi paga l’acconto Iva 2015 entro il 30 settembre 2016, la sanzione è del 3,75%

Nel Disegno di Legge di Stabilità 2016 è prevista però una novità che riguarda i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni. Il Ddl Stabilità 2016, infatti, ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riduzione della sanzione dal 30% al 15% contenuta nel D.Lgs n. 158/2015 (Riforma delle sanzioni tributarie). In sostanza, se ci si regolarizza entro il 27 marzo 2016, la sanzione passerà dal 3,33% all’1,67%.

Nel caso, invece, di mancato o insufficiente versamento dell’acconto Iva, la sanzione è pari al 30%.

Infine, ci sono novità anche sulle soglie di rilevanza penale per l’omesso versamento dell’Iva calcolata in sede di dichiarazione annuale. Sempre nel D.Lgs n. 158/2015 è stato infatti previsto l’aumento da 50 mila euro a 250 mila euro dell’importo dell’Iva oltre il quale si configura una rilevanza penale. Se ciò che è dovuto (che deve essere superiore a 250 mila euro appunto) non si paga entro il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo rispetto a quello in cui si è commessa l’infrazione, si rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

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