Reato di incendio boschivo


Il sud va in fumo, spesso per origini dolose. Ma cosa prevede il nostro ordinamento contro chi appicca il fuoco?
Reato di incendio boschivo

Con l’estate purtroppo arrivano anche gli incendi, alimentati dal caldo torrido e spesso di origine dolosa.Sono notizie di questi giorni gli incendi che stanno infuocando migliaia di ettari di parchi, boschi e alberi secolari in Puglia, Calabria, Campania e Sicilia.

Solo in Sicilia sono stati registrati 160 incendi nelle ultime 24 ore. Le provincie più colpite sono state quelle di Palermo, Trapani e Catania, mentre nella provincia di Messina si è registrata una diminuzione di roghi.In Sicilia, ha spaventato un enorme incendio che ha colpito il parco naturale di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove il rogo ha anche lambito un residence della zona.I circa 700 turisti presenti hanno dovuto trovare riparo su barche e gommoni dei pescatori del luogo, in attesa che i vigili del fuoco domassero l’incendio.

In Campania fa notizia l’incendio che ha colpito il parco del Vesuvio che ha comportato l’evacuazione di centinaia di famiglie residenti nei vicini comuni di Ercolano, Torre del Greco, Terzigno e Ottaviano.Sulle origine del rogo stanno indagando le procure di Napoli e Torre Annunziata. Spesso, infatti, l’origine degli incendi è dolosa.

Ma cosa prevede il nostro ordinamento contro chi appicca il fuoco?
In base all’art. 423 del Codice Penale "Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica"
.In questo caso, il reato è rivolto a un incendio appiccato senza specificare se il rogo sia acceso su zone boschive (ad esempio potrebbe trattarsi di un fuoco acceso su una macchina, una casa, ecc).

E’ specificatamente l’art. 423-bis del Codice Penale, invece, che disciplina il reato di incendio boschivo prevedendo che "Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".


Infine, l’articolo 424 del Codice Penale stabilisce che chiunque appicca il fuoco allo scopo di danneggiare la cosa altrui o propria (ad esempio potrebbe trattarsi di un fuoco acceso su una macchina, una casa, ecc) è punito con la reclusione da sei a due anni, se dal fatto sorge un pericolo di incendio. Se poi, si dovesse effettivamente provocare un incendio allora chi appicca il fuoco deve scontare una pena come disposto dall’art. 423 o dall’art.423-bis (se il rogo interessa zone boschive).

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