Recinzioni, quando serve il permesso di costruire


La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul titolo abilitativo necessario per poter costruire una recinzione
Recinzioni, quando serve il permesso di costruire

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 20739/2018 ha fatto chiarezza sul titolo abilitativo necessario per poter costruire una recinzione e affermando che il permesso di costruire è indispensabile quando il muro di recinzione, in base alla sua struttura e all'estensione, può essere definito come nuova costruzione.

In sostanza, se la recinzione modifica l'assetto urbanistico del territorio, allora l’intervento edilizio rientra in quelli disciplinati come nuova costruzione dall’articolo 3, lettera e) del testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) che recita:
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e [ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti];
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato".


Il caso che i supremi giudici si sono trovati a dirimere è quello di un uomo, la cui abitazione ricade nell’area di un parco protetto, che aveva costruito un muro di cinta presentando semplicemente la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al posto di richiede il permesso di costruire. Il Comune di competenza, all’interno del quale è ubicata l’abitazione e il Tribunale ordinario, hanno decretato la necessità del permesso di costruire, ma anche dell’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente parco.

Per poter fare gli accertamenti del caso, il Tribunale aveva disposto il sequestro della recinzione. Gli ermellini, però, pur ribadendo la necessità del permesso di costruire nel caso in cui il muro di recinzione possa essere considerato come nuova costruzione, hanno annullato l’ordinanza di sequestro del Tribunale poiché le verifiche richiedevano accertamenti semplici, mentre il sequestro poteva arrecare un pregiudizio al proprietario dell’immobile.

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