Regime di cassa, alcuni chiarimenti


L’Agenzia delle Entrate chiarisce come imputare le fatture ricevute nel 2017 e cosa accade nel passaggio alla contabilità ordinaria
Regime di cassa, alcuni chiarimenti

Come noto, i commi da 17 a 23 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), hanno introdotto il regime di cassa e, quindi, cambiato le regole di calcolo della base imponibile IRPEF e IRAP, per le imprese che adottano la contabilità semplificata. Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti contabili per le piccole imprese, ma soprattutto quello di allineare le entrate e le uscite in modo da evitare pagamenti di tasse su introiti e profitti non incassati. Detto con altre parole, i ricavi concorrono alla formazione del reddito d’impresa soltanto nel momento in cui sono effettivamente percepiti, mentre le spese vengono computate nel periodo in cui sono effettivamente sostenute.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.

Recentemente, però, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a due punti importanti:
1. come imputare i costi delle fatture di acquisto ricevute nel 2017
2. cosa accade nel passaggio alla contabilità ordinaria in merito al prospetto iniziale delle attività e delle passività.

Innanzitutto va detto, però, che il regime di cassa non è da considerarsi "puro", ma "misto" poiché se è vero che i ricavi e le spese sono computate nel momento del loro effettivo verificarsi, la stessa cosa non può dirsi per alcuni componenti di reddito espressamente richiamati dalle norme contabili come le plusvalenze, le minusvalenze, gli ammortamenti o gli accantonamenti, per i quali è previsto ancora il periodo di competenza.

Per questo le piccole imprese con contabilità semplificata possono optare per tre soluzioni differenti:
1. tenuta di 2 registri distinti, uno per gli incassi e uno per i pagamenti, oltre ai registri IVA
2. tenuta dei soli registri IVA, annotando in maniera separata le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, indicando i mancati incassi o pagamenti
3. tenuta dei soli registri IVA con una presunzione di incasso e pagamento.

Tornando ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è emerso che:
1. per quanto riguarda le fatture relative al periodo di imposta 2017 e ricevute sempre nel 2017, queste possono essere registrate nel 2018. Se le fatture sono registrate non oltre il 30 aprile 2018 (quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017), le fatture concorreranno a calcolare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2017. Nel caso in cui, invece, le fatture vengano registrate dopo il 30 aprile 2018, queste concorreranno a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018 proprio in base alla presunzione che la registrazione avviene solo al memento dell’incasso o del pagamento
2. in merito al passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria che alcune piccole imprese potrebbero scegliere, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in questo caso, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo di imposta devono essere riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, ma senza la necessità che sia bollato o vidimato.

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