Regime forfettario 2019, la causa ostativa del vecchio datore di lavoro


Se si apre la partita Iva, ma si continua a lavorare prevalentemente per il vecchio datore di lavoro non si può aderire al regime forfettario
Regime forfettario 2019, la causa ostativa del vecchio datore di lavoro


Le novità del regime forfettario

Come ormai noto, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, introducendo una sola soglia massima dei redditi entro la quale è possibile rientrare nella disciplina agevolata.

Contemporaneamente, con l’introduzione di un tetto unico di entrate, sono stati eliminati i differenti limiti in base ai codici ATECO.

In base al novellato comma 54 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2015 (dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2019), i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro.

Tale limite dei 65 mila euro non deve essere superato calcolando la somma dei ricavi e dei compensi ottenuti dallo svolgimento delle diverse attività svolte che possono avere anche differenti codici ATECO. Sono da computare all’interno della soglia dei 65 mila euro anche i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e dei diritti di autore.

Ugualmente, sono stati eliminati anche altri due requisiti che erano necessari fino all’anno scorso per aderire al regime forfettario, ovvero:

•    il limite di spesa di 5 mila euro lordi annui per chi si avvaleva del lavoro accessorio

•    il valore massimo di 20 mila euro dei beni strumentali utili per svolgere l’attività

 

Le novità sulle cause ostative al regime forfettario

Ma le novità riguardano anche le cause ostative all’adesione al regime forfettario, poiché a quelle già previste, se ne sono aggiunte altre due.

Le cause di esclusione già previste negli anni scorsi e che sono state riconfermate anche con la Legge di Bilancio 2019 sono:

•    Superamento della soglia massima di ricavi e compensi (da quest’anno pari a 65 mila euro)

•    Esclusione delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva

•    Esclusione dei soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati UE o in uno aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ma che producono in Italia almeno il 75% dei loro redditi

•    Esclusione dei soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato o di terreni edificabili

•    Esclusione dei soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi

Le nuove due cause ostative, invece, sono:

•    Esclusione degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

•    Esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

In un precedente articolo si è illustrata la causa ostativa al regime forfettario della partecipazione o controllo di associazioni con attività riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che vorrebbero avvalersi del regime forfettario. In questo articolo, invece, di analizza la seconda nuova causa di esclusione dalla disciplina agevolata.


Regime forfettario 2019, la causa ostativa del vecchio datore di lavoro

Secondo il novellato comma 57, lettera d-bis) della Legge di Bilancio 2015  non possono avvalersi del regime forfettario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

In altre parole, il professionista che si licenzia per aprire una partita Iva e continua, però, a lavorare per il suo vecchio datore di lavoro non può aderire al regime forfettario. Così come se ha lavorato per lui come dipendente in un periodo compreso nei due anni precedenti.

Lo scopo di tale divieto è quello di evitare “le finte partite Iva”, ovvero quelle partite Iva aperte al solo fine di applicare una tassazione più bassa rispetto a quella applicata sui redditi da lavoro dipendente.

Sul punto, però, va precisato che il principio da seguire è quello della prevalenza dei ricavi/compensi. Ovvero, se il neo professionista lavora per il suo vecchio datore di lavoro, ma anche per altri committenti, occorre determinare la quota dei ricavi riferita al vecchio datore di lavoro rispetto al totale dei compensi percepiti.

Se i ricavi/compensi riferibili al vecchio datore di lavoro sono inferiori rispetto al volume dei compensi conseguiti per lavori svolti nei confronti degli altri committenti, allora è possibile aderire al regime forfettario.

Attenzione: i ricavi e compensi sono quelli percepiti all’interno dell’anno in corso in base al principio di cassa, ovvero i ricavi/compensi sono imputati all’anno in cui vengono percepiti; i ricavi/compensi fatturati in un anno, ma percepiti nell’anno successivo vanno imputati all’anno successivo.

 

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