Regime forfettario 2019, la causa ostativa delle partecipazioni


Non si può aderire al regime forfettario se si possiedono partecipazioni di società o associazioni che svolgono attività simili
Regime forfettario 2019, la causa ostativa delle partecipazioni


Il limite unico del regime forfettario

Come già scritto in un precedente articolo, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), con i commi 9-11, ha apportato delle modifiche alla disciplina del regime forfettario in nome della semplificazione.

Infatti, è stato previsto il solo limite dei 65 mila euro per aderire al regime, al posto di quelli indicati nella disciplina precedente in cui le soglie erano differenti in base al codice ATECO di appartenenza delle attività (liberi professionisti, imprese, ecc…). In questo modo si è ampliata la platea di soggetti passivi Iva e professionisti che possono rientrare nella disciplina.

Ugualmente, sono stati eliminati gli altri due requisiti per l’adesione al regime forfettario, ovvero:
•    Aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio
•    Possedere beni strumentali di costo complessivo non superiore a 20 mila euro.

Niente più limiti di reddito in base ai differenti codici Ateco. Per chi svolgesse diverse attività indicate con differenti codici ATECO, la soglia dei 65 mila euro non deve essere superata dalla somma dei ricavi e dei compensi ottenuti dalle diverse attività esercitate. Nel calcolo, vanno computati anche i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e dei diritti di autore.


Nuove cause di esclusione dal regime forfettario

Anche sulle cause di esclusione dal regime forfettario ci sono novità.
Acconto a quelle già previste se ne sono aggiunte due:
•    Esclusione degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
•    Esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.


La causa ostativa delle partecipazioni

In base alla lettera d) del comma 57 della Legge di Bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), non possono avvalersi del regime forfettario “gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni”.

In altre parole, non si può aderire al regime forfettario se contemporaneamente si verificano due delle seguenti condizioni:
1.    Si possegga una partecipazione a società di persone o associazioni in data 1° gennaio 2019
2.    L’attività esercitata dalla società di persone o associazione a cui si partecipa è riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario

Dunque, se le quote sono dismesse prima del 1° gennaio 2019 o se l’attività esercitata dalla società di persone o associazione a cui si partecipa è diversa da quella che si intende svolgere con il regime forfettario è possibile aderire alla disciplina.

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