Regime forfettario 2020, ecco le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate


L’AdE ha pubblicato una risoluzione contenente i chiarimenti sulle novità introdotto al regime forfettario con la Legge di Bilancio 2020
Regime forfettario 2020, ecco le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto richiesta “Risoluzione 7/E del 11.02.2020” con i chiarimenti in merito alle modifiche di accesso e alle cause ostative del regime forfettario introdotte con la Legge di Bilancio 2020.

Introdotto inizialmente con la Legge di Bilancio 2015 (Legge 190/2014) il regime forfettario è stato successivamente modificato con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) e nuovamente con la Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto alcune modifiche in riferimento ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione.

Vediamo, dunque le novità con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

 


L’accesso al regime forfettario

Con la precedente Legge di Bilancio 2019 si è ampliata notevolmente la platea di soggetti che possono aderire al regime forfettario inglobando tutti “i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni” che nell’anno precedente “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

Come sottolineato dalla Risoluzione dell’AdE, con l’articolo 1, comma 692, della Legge di Bilancio 2020 è stata reintrodotta (anche se in maniera meno restrittiva) la condizione per l’accesso al regime forfettario che riguarda il sostenimento delle spese per il personale e per il lavoro accessorio.

Dunque, nella nuova versione del regime forfettario le due condizioni di accesso sono:

•    aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

•    aver sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (la Legge di Bilancio 2019 aveva abolito tale limite che, però, era più basso e pari a 5 mila euro).

Sempre in merito ai requisiti di accesso, val la pena di ricordare che sempre con la Legge di Bilancio 2019 è stata abolita la condizione per l’accesso al regime che prevedeva di possedere beni strumentali di costo complessivo non superiore a 20 mila euro.

 

 

Cause di esclusione e cause ostative del regime forfettario

Con riferimento alle cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è stata reintrodotta, seppure con una lieve modifica, la condizione relativa alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Il punto d-ter) del comma 57 dell’art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), prescrive coma causa di esclusione al regime l’aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro.

A tal proposito va detto che il comma dispone che "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato". Ciò significa, dunque, che se non si è più dipendenti non occorre valutare la soglia dei 30 mila euro.

Si rammentano anche le altre cause di esclusione rimaste in vigore e inalterate:

•    Superamento della soglia massima di ricavi e compensi di 65.000 euro;

•    Esclusione delle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;

•    Esclusione dei soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati UE o in uno aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ma che producono in Italia almeno il 75% dei loro redditi;

•    Esclusione dei soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;

•    Esclusione degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

•    Esclusione delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 


L’elemento di premialità del regime forfettario

Al fine di contrastare l’evasione fiscale, è stato previsto lo “sconto di un anno” dei termini per l’accertamento fiscale per i contribuenti che fatturano esclusivamente tramite fatture elettroniche anche se non sono obbligati a farlo. E’ un elemento di premialità del regime dato che in tale regime la fattura elettronica è facoltativa.

In altre parole, chi fattura esclusivamente e volontariamente con la fattura elettronica e, dunque, viene considerato “più virtuoso”, beneficerà di un tempo minore per poter ricevere gli avvisi di accertamento fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima, dunque, avrà solo 4 anni di tempo al posto dei 5 canonici per inviare un avviso di accertamento).

 

 

Individuazione del periodo di imposta

La Risoluzione n. 7 del 11 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto.

L’AdE, sul punto, ha chiarito che sia la nuova condizione di accesso al regime forfettario, sia la nuova causa ostativa all’accesso, vanno verificate con riferimento all’anno precedente, dunque, al 2019.

Dunque, per poter accedere quest’anno al regime forfettario, nel 2019:

•    non si deve aver sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro;

•    non si deve aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro.

Nella risoluzione si specifica che tale interpretazione normativa in merito all’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale la causa di esclusione dal regime forfettario produce effetto, trova un precedente nei chiarimenti resi in passato con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità del 2016).

Inoltre, la risoluzione citata afferma come il fatto di dover verificare i requisiti di accesso e di esclusione con riferimento al periodo di imposta 2019 non sia in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (Efficacia temporale delle norme tributarie) che afferma “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.

Ciò poiché, secondo l’AdE “le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.
Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”
e non alcun adempimento tributario.

Infine, l’AdE rammenta che in caso di eventuale fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente dovrà adottare il regime ordinario, con i conseguenti adempimenti e secondo le regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.

 

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