Regime forfettario: è possibile la cessione del credito per il Sismabonus?


I professionisti aderenti al regime forfettario possono usufruire della cessione del credito
Regime forfettario: è possibile la cessione del credito per il Sismabonus?

Il caso proposto nell’interpello n. 224 del 2020 a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riposta è quello di una professionista che opera in regime forfettario e che ha chiesto chiarimenti in merito al possibile utilizzo del Sismabonus.

L’istante, un avvocato, ha aderito al "regime forfetario" e nel corso di quest’anno saranno effettuati lavori agevolabili con il cd "sismabonus" nel condominio dove è presente anche un’unità abitativa di sua proprietà.

 Detto ciò, la professionista ha proposto interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo:
- se, avendo aderito al "regime forfettario", può cedere all'impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico;
- quale sia la corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo.

 

Cosa prevede il Sismabonus

Il Sismabonus, introdotto con l’art. 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, è una detrazione fiscale Irpef usufruibile a fronte degli interventi di ristrutturazione antisismica degli edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3, ovvero quelle zone della penisola italiana considerate ad alto e medio rischio sismico.

Il Sismabonus è usufruibile in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nello specifico per i condomini, il comma 1-quinquies dell’art. 16 citato, l’aliquota base della detrazione Irpef è pari:
- all’75% per gli interventi che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85% per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In merito alle aliquote, però, va detto che con l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (meglio noto come Decreto Rilancio) l'aliquota delle detrazioni è stata aumentata fino al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il successivo articolo 121 del Decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che a fronte delle spese per gli interventi anti sismici, è possibile optare, in alternativa alla detrazione d’imposta, per lo sconto in fattura emessa dall’impresa che ha effettuato i lavori fino a un importo massimo pari alle spese sostenute, la quale poi può utilizzare lo sconto come credito d'imposta o cederlo a banche ed intermediari.

 

Cessione del credito per i forfettari

In merito alla prima questione, ovvero la possibilità per i contribuenti aderenti al regime forfettario di godere della cessione del credito all'impresa che effettua i lavori, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva.

Come si legge nella risposta all’interpello, il citato comma1- quinquies dell'articolo 16 del DL 63/2013 stabilisce, in linea generale, che “il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta”.

Dunque, l’istante e in generale i professionisti aderenti al regime forfettario possono usufruire della cessione del credito.

E ancora sul punto si legge: “ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell'Istante - che si avvale del c.d. "regime forfetario" disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima”.

Infine, sul punto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che lo scopo della detrazione al 110% è quello di incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente”. Dunque, data tale ratio, la cessione del credito può essere esercitata anche dai contribuenti che, come la professionista in questione, aderiscono al regime forfetario.

In merito alla seconda questione, il punto 3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 stabilisce che il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dell’impresa che ha effettuato i lavori deve essere di un ammontare massimo pari a quello determinato sulla base della ripartizione calcolata sui millesimi e approvata dall’assemblea condominiale (sempre entro il tetto massimo dei 96.000 euro per unità condominiale) oppure sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d'imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Ai sensi del punto 4 del Provvedimento citato, per effettuare la cessione del credito il singolo condòmino, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e la accettazione della cessione. L'amministratore di condominio, a sua volta, ha il dovere di comunicare tali dati all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, sempre l’amministratore deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In mancanza di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito è inefficace.

Infine, ai sensi del punto 3.4 dello stesso Provvedimento, la fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento della somma dovuta dal condominio.

Dunque, in casi simili, il professionista può utilizzare la cessione del credito e deve eventualmente versare al condominio la differenza tra quanto dovuto al condominio stesso in base alla ripartizione stabilita dall'assemblea condominiale e l'ammontare della detrazione spettante per la quale si è usufruito della cessione del credito.

Infine, nella risposta all’interpelli si legge che “Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio (…) mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura - che dovrà essere emessa per l'intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell'importo pagato con la cessione del credito - ovvero essere inferiore nell'ipotesi (…) in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso”.

 

 

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