Responsabilità decennale anche per le manutenzioni
Corte di Cassazione: la responsabilità decennale vale anche per le imprese che effettuano manutenzioni ordinarie e straordinarie

L’articolo 1669 del Codice Civile ("Rovina e difetti di cose immobili") recita: "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta".
Tale responsabilità decennale è sempre stata considerata ad appannaggio del costruttore di un edificio o di una qualsiasi opera edile.Ora, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 novembre 2015 n. 22553 ha spiegato che tale responsabilità è allargata anche alle ditte e imprese edili che svolgono interventi di manutenzione orinaria e straordinaria su edifici ed opere edilizie già esistenti. Dunque, il citato articolo 1169 c.c. va interpretato considerando l’appaltatore sia come il costruttore di una nuova opera edile sia come l’autore di interventi di modificazione o riparazione.
La Suprema Corte, infatti, chiarisce che la locuzione "nel corso di dieci anni dal compimento", non è rivolta esclusivamente all’opera di costruzione ex novo di un edificio, ma ad un qualsiasi intervento di cose immobili destinate a lunga durata. Nella sentenza si legge: "il legislatore discrimina tra "edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata", da un lato, e "opera", dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine "compimento", ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sè considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio".
Nel caso specifico preso in esame, un condominio aveva denunciato la ditta che aveva compiuto i lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile, finalizzati al rafforzamento dei solai e delle rampe delle scale. A distanza di qualche anno, però, erano emersi gravi vizi di costruzione, quali numerose macchie di umidità nelle pareti esterne dello stabile, crepe, ma soprattutto infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti dei condomini.
La società chiamata in causa si era difesa lamentando di non doversi addossare la responsabilità decennale, poiché, non solo non era la società costitutrice, ma non aveva fatto nient’altro che rinnovare e sostituito parti, anche strutturali, di un edificio già esistente.
La Cassazione, però, gli ha dato torto.
Tale responsabilità decennale è sempre stata considerata ad appannaggio del costruttore di un edificio o di una qualsiasi opera edile.Ora, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 novembre 2015 n. 22553 ha spiegato che tale responsabilità è allargata anche alle ditte e imprese edili che svolgono interventi di manutenzione orinaria e straordinaria su edifici ed opere edilizie già esistenti. Dunque, il citato articolo 1169 c.c. va interpretato considerando l’appaltatore sia come il costruttore di una nuova opera edile sia come l’autore di interventi di modificazione o riparazione.
La Suprema Corte, infatti, chiarisce che la locuzione "nel corso di dieci anni dal compimento", non è rivolta esclusivamente all’opera di costruzione ex novo di un edificio, ma ad un qualsiasi intervento di cose immobili destinate a lunga durata. Nella sentenza si legge: "il legislatore discrimina tra "edificio o altra cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata", da un lato, e "opera", dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine "compimento", ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sè considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio".
Nel caso specifico preso in esame, un condominio aveva denunciato la ditta che aveva compiuto i lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile, finalizzati al rafforzamento dei solai e delle rampe delle scale. A distanza di qualche anno, però, erano emersi gravi vizi di costruzione, quali numerose macchie di umidità nelle pareti esterne dello stabile, crepe, ma soprattutto infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti dei condomini.
La società chiamata in causa si era difesa lamentando di non doversi addossare la responsabilità decennale, poiché, non solo non era la società costitutrice, ma non aveva fatto nient’altro che rinnovare e sostituito parti, anche strutturali, di un edificio già esistente.
La Cassazione, però, gli ha dato torto.
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