Riforma Cartabia: le novità nel giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace


Dal 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) che ha introdotto importanti novità sulle competenze e sul processo civile
Riforma Cartabia: le novità nel giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace

Dal 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) che ha introdotto importanti novità al giudizio davanti al Giudice di Pace.

L’obiettivo principale è quello di alleggerire il carico pendente innanzi al Tribunale e, per questo motivo, è stata aumentata la competenza dei giudici. Ma non solo, sono state apportate modifiche anche sulla fase introduttiva, di trattazione e di decisione del processo civile sulla stregua del procedimento semplificato.

Allora proviamo a fare chiarezza, soprattutto perché la legge di Bilancio 2023 ha anticipato al 28 febbraio di quest’anno l’entrata in vigore di alcune rilevanti regole della Riforma che, all’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, era prevista per il 30 giugno prossimo.

 

 

L’ampliamento delle competenze del Giudice di Pace

Allo scopo di ridurre il contenzioso dinanzi al Tribunale è stata ampliata la competenza dei Giudici di Pace aumentando i limiti del valore delle cause e incrementando le materie sulle quali sono deputati a decidere. 


In merito all’innalzamento dei valori:
•    si passa dai 5.000 euro ai 10.000 euro per le liti relative ai beni mobili
•    si passa dai 20.000 ai 25.000 euro per le liti che hanno ad oggetto le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

Relativamente alle materie, il Giudice di Pace diventa competente anche in ambito di:
•    controversie condominiali 
•    vasta gamma di liti su diritti reali (comunque di valore inferiore a 30.000 euro)
•    procedimenti di espropriazione dei beni mobili
•    obbligo decisorio secondo equità delle liti di valore non superiore a 2.500 euro (il limite è stato innalzato dai precedenti 1.100 euro)
•    alcuni riti camerali (es.: apposizione dei sigilli, ecc…)
•    materia tavolare

Tali modifiche sono state apportate novellando l’art. 7 del c.p.c. (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443) e rappresentano il primo passo verso una riforma più ampia della magistratura ordinaria disegnata dagli artt. 27-28, D. Lgs. n. 116/2017.


Le modifiche al procedimento civile

Oltre alle competenze, sono state apportate modifiche sullo svolgimento del procedimento civile innanzi al Giudice di Pace sulla stregua del procedimento semplificato disciplinato dagli artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

La stessa norma citata, inoltre, è stata rimodellata in modo da prevedere ulteriori semplificazioni procedurali con il duplice scopo di rendere meno complesso il procedimento anche in sede ordinaria e di rendere più accessibile e facile il ricorso ai Giudici di Pace da parte dell’utenza che non si avvale di un legale (ricordiamo che ciò è possibile solo per le liti che hanno un valore non superiore ai 1.100 euro).

La prima e più rilevante modifica in merito riguarda l’introduzione del giudizio che non dovrà più avvenire tramite atto di citazione, ma mediante ricorso (anche orale), il cui contenuto tra l’altro resta pressoché invariato. 

Il Giudice designato, entro cinque giorni dalla designazione dovrà fissare con decreto la data di udienza e i termini di costituzione del convenuto.

Ottenuto il decreto, il ricorrente dovrà poi notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione di udienza con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data dell’udienza (o 60 giorni nel caso in cui il convenuto viva all’estero). Inoltre, dovrà depositare gli atti stessi presso gli uffici del Giudice di Pace per costituirsi in giudizio.

Anche la controparte dovrà depositare la propria comparsa di costituzione ed eventuali memorie che avvalorino la propria difesa, entro 10 giorni prima della data dell’udienza.

In via preliminare il Giudice di Pace dovrà tentare una riconciliazione, ma laddove non sia possibile, procederà con la trattazione e istruzione della causa.

In questa fase il ricorrente potrà avvalersi della testimonianza di terzi (se necessario) ed entrambe le parti potranno formulare eccezioni non rilevabili d’ufficio e riconvenzionali.
Oltre a ciò, possono anche richiedere al Giudice di Pace, se vi è un giustificato motivo, altri 20 giorni di tempo per le precisazioni o modificazioni delle domande, per le eccezioni e per indicare ulteriori mezzi di prova (anche documentali), e ulteriori 10 giorni al massimo per le repliche e le prove contrarie.

Anche nella fase decisoria sono state apportate modifiche dalla Riforma Cartabia. Nello specifico, è stato inserito il comma 3 all’art. 281 sexies c.p.c. che recita: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non  sia  diversamente disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  (data anticipata rispetto all’iniziale scadenza del 30 giugno 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, ndr) e  si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ma cosa cambia? Il fatto che all’esito della discussione, il Giudice di Pace potrà pronunciare immediatamente la sentenza oppure riservarsi di depositarla entro il termine di 15 giorni (anzichè 30 giorni).

Il processo telematico dinanzi al Giudice di Pace

La novità più rilevante è forse questa: a partire dal 30 giugno 2023 il procedimento davanti al Giudice di Pace si aprirà in modalità telematica, così come già avviene per il procedimento ordinario.

Tale scadenza, rispetto alle norme procedurali, non è stata però anticipata al 28 febbraio 2023 per consentire la creazione della struttura telematica.

Un primo segnale, comunque, c’è già. Contributi unificati, diritti di copie e, in generale, tutti i diritti di segreteria devono essere versati attraverso il circuito PagoPa e non più in maniera cartacea tramite marche da bollo, che non sono più accettate.

Le intenzioni del legislatore sono quelle di semplificare le procedure, ma anche per gli utenti più esperti potrebbe essere necessario l’ausilio di un avvocato civile, sia relativamente all’assistenza legale nel procedimento, sia da un punto di vista procedurale. Contatta l’avvocato esperto in recupero crediti e responsabilità civile più vicino a te. Il primo contatto in studio è gratuito!
 

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