Risoluzione del contratto per inadempimento


Quando la parte adempiente può chiedere la risoluzione alla parte inadempiente
Risoluzione del contratto per inadempimento

La risoluzione del contratto è un istituto previsto dal nostro ordinamento che si occupa di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta durante lo svolgimento delle prestazioni corrispettive tra le parti. A differenza della nullità e dell’annullamento dei contratti, la risoluzione può essere richiesta anche nel caso in cui il contratto era esente da vizi al momento della stipula e, dunque, è valido a tutti gli effetti.

 

Il legislatore ha previsto tre tipologie di risoluzione del contratto:

  1. Risoluzione per inadempimento
  2. Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta
  3. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

 

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta si ha quando l’oggetto della prestazione di una delle parti non è più possibile. Il tipico esempio è quello di una cosa che, durante il negozio traslativo, sia andata distrutta. Divenuta impossibile la prestazione, può essere richiesta la risoluzione del contratto. La controparte, ovvero colui che non potrà ricevere l’esecuzione della prestazione, ha diritto alla restituzione di quanto già versato attraverso la ripetizione dell’indebito. L’impossibilità, inoltre, può essere parziale. In questo caso, la controparte ha diritto di scegliere se ottenere una riduzione della prestazione dovuta oppure se recedere dal contratto nel caso non sia di suo interesse la prestazione parziale.

 

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha quando, nel corso di prestazioni continuate o periodiche o a esecuzione differita, se la prestazione diventa eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve effettuare la prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La controparte, però, può proporre di evitarla modificare equamente le condizioni del contratto.

 

Ma il tipo di risoluzione maggiormente richiesta è quella per inadempimento di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive. Quando una delle parti, infatti, non adempie al contratto, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto.

 

L’articolo 1453 del codice civile, infatti, recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione
”.

 

Il nostro ordinamento tutela chi ha adempiuto la sua prestazione. Infatti, quest’ultimo ha diritto a scegliere se esperire giudizialmente per ottenere l'adempimento oppure a far dichiarare risolto il contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno. In questo secondo caso, la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica per i quali l’effetto non si estende alle prestazioni già effettuate.

 

Esiste una terza possibilità per la parte che non ha ricevuto la prestazione: la parte adempiente può chiedere alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine in base alla tipologia della prestazione. Allo scadere di tale data, il contratto si intende risolto.

 

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