Ristrutturazioni: ecobonus solo per la parte già esistente


ENEA: l’agevolazione fiscale interessa esclusivamente le ristrutturazioni delle parti dell’edificio già esistente e non quelle oggetto di ampliamento
Ristrutturazioni: ecobonus solo per la parte già esistente

L’ENEA ha chiarito che l’agevolazione fiscale del 65% destinata agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica interessa esclusivamente le ristrutturazioni delle parti dell’edificio già esistente e non anche quelle oggetto di ampliamento.

Lo specifica nella domanda n. 40 delle F.A.Q. (Frequently Asked Questions) in cui si specifica che nel caso di interventi edilizi che non prevedono la demolizione degli edifici, ma la loro riqualificazione e ristrutturazione e un ampliamento volumetrico, l’ecobonus deve riguardare solo la parte già esistente poiché quella interessata dall’ampliamento della volumetria è da considerarsi "nuova costruzione".

E’ bene ricordare che il Governo, con la Legge di Stabilità 2016, ha nuovamente prorogato il cosiddetto ecobonus, ovvero la detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica negli edifici. Inoltre, oltre alla proroga, il Governo ha esteso il numero degli interventi possibili e destinatari dell’ecobonus. Ciascuna tipologia di intervento, infine, ha diritto all’ecobonus in base a un determinato tetto massimo di spesa.

Tra gli interventi si ricordano la riqualificazione globale sugli edifici esistenti, la coibentazione di pareti e soffitti, la sostituzione di finestre e serramenti, le installazioni di pannelli solari termici, la sostituzione della caldaia con modelli a condensazione, l’Installazione di pompe di calore, l’acquisto di schermature solari, l’acquisto di impianti di climatizzazione invernale a biomasse e l’acquisto di sistemi di domotica.

Questa la domanda 40 delle F.A.Q. con relativa risposta pubblicata dall’ENEA:
D - Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, ma piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata?
R - Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato "nuova costruzione". Inoltre, la Circolare n°39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

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