Rottamazione-ter, è possibile il passaggio dalla prima rottamazione e dalla rottamazione-bis


Agenzia delle Entrate: si è ancora in tempo per mettersi in regola
Rottamazione-ter, è possibile il passaggio dalla prima rottamazione e dalla rottamazione-bis

Come previsto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018), che disciplina la nuova definizione agevolata (la cosiddetta “rottamazione-ter”), è possibile sanare i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 pagando le somme dovute senza dover corrispondere sanzioni e interessi di mora.

Per aderire occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2019.

 

La nuova definizione agevolata presenta delle novità rispetto alle precedenti definizioni introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), che avvantaggiano il contribuente debitore. Nello specifico, la rottamazione-ter prevede:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare e pagare le somme dovute; infatti, sono previste 10 rate di pari importo e ripartite in 5 anni; il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure, appunto, in 10 rate in 5 anni con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno

- un tasso di interesse inferiore rispetto alle definizioni agevolate precedenti, che passa dal 4,5% al 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019.

 

Non tutti i carichi, però, possono essere sanati. Restano esclusi dal beneficio:

- il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea

- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti

- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Aspetto da non sottovalutare, è che possono aderire alla rottamazione-ter anche coloro che hanno aderito alla prima rottamazione e alla rottamazione-bis anche se con condizioni differenti. Infatti, possono aderire:

- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) coloro che sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate docute;

- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) solo coloro che saldino integralmente tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018. In questo modo, potranno rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla rottamazione-ter senza alcun aggravio. Se, però, non si saldano le rate entro la data prestabilita del 7 dicembre, non si potrà più aderire alla definizione agevolata (rottamazione-ter).

 

Chi si sarà regolarizzato, riceverà, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione contenente l’importo residuo da pagare ripartito in 10 rate di pari importo da pagare nei 5 anni successivi.

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