Saldo e stralcio: comunicazioni dell’AdE entro il 31 ottobre 2019
Entro il 31 ottobre prossimo, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti che hanno presentato nei termini stabiliti la domanda di adesione alla procedura di “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, facente parte della cosiddetta pace fiscale.
La comunicazione arriverà sia a coloro la cui domanda è stata accettata, sia ai contribuenti la cui domanda è stata respinta.
Indice:
Cos’è il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali
Il “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali è una misura compresa all’interno di un progetto più ampio di compliance fiscale denominato “pace fiscale” e introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e con il decreto fiscale collegato.
Accanto al “saldo e stralcio”, la pace fiscale ricomprende anche la rottamazione-ter, lo stralcio totale delle cartelle esattoriali di valore inferiore ai mille euro e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
La misura “saldo e stralcio” è rivolta ai contribuenti che versano in difficoltà economiche e hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 20 mila euro.
Con il “saldo e stralcio”, il contribuente può sanare i propri debiti inseriti nelle cartelle esattoriali e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, in maniera agevolata e in base alla propria capacità contributiva risultante dall’ISEE. Infatti, l’aliquota di pagamento da applicare cresce all’aumentare del valore dell’ISEE nel modo seguente:
- con un ISEE di 8.500 euro, l’aliquota da applicare sulle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo è del 16%
- con un ISEE compreso tra 8.500,01 euro e 12.500 euro, l’aliquota da applicare sulle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo è del 20%
- con un ISEE compreso tra 12.500,01 euro e 20.000 euro, l’aliquota da applicare sulle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo è del 30%.
Infine, il contribuente può pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate dal valore decrescente e con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Cosa contiene la comunicazione in caso di accoglimento della domanda
Entro la fine di ottobre il fisco invierà una comunicazione di accettazione o di rigetto della domanda a tutti coloro che hanno deciso d aderire al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, nell’ambito del progetto di pace fiscale.
Nella lettera inviata a coloro che potranno accedere alla procedura del “saldo e stralcio”, saranno indicate le seguenti informazioni:
1. l'ammontare complessivo delle somme dovute per poter estinguere i debiti con il fisco
2. l'indicazione delle date di scadenza delle rate
3. l'importo di ciascuna rata
Sempre nella stessa busta si troveranno, inoltre, anche i bollettini da pagare.
I contribuenti potranno decidere di pagare quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure dilazionare i versamenti in cinque rate di importo decrescente. Nello specifico, se si opta di rateizzare il debito, occorrerà versare:
• il 35% di quanto dovuto entro il 30 novembre 2019
• il 20% di quanto dovuto entro il 31 marzo 2020
• il 15% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2020
• il 15% di quanto dovuto entro il 31 marzo 2021
• e il restante 15% a titolo di saldo entro il 31 luglio 2021.
Cosa contiene la comunicazione in caso di rigetto della domanda
I contribuenti, la cui la domanda di adesione al “saldo e stralcio” è stata rigettata, riceveranno sempre entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione con le indicazioni dei motivi del mancato accoglimento.
Se, però, esistono i presupposti debitori per beneficiare della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter"), i contribuenti saranno automaticamente inclusi in questa differente procedura della pace fiscale. E nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno inseriti, come nel caso del “saldo e stralcio”, l’ammontare totale del debito, le date di scadenza dei pagamenti, l’importo di ciascuna rata e i relativi bollettini.
Ricordiamo che la rottamazione-ter è una misura prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018, che ha prorogato le definizioni agevolate precedenti, anche se con qualche differenza.
Grazie alla rottamazione-ter è possibile sanare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Aderendo alla definizione agevolata si potrà pagare esclusivamente le somme dovute senza dover versare anche le sanzioni e gli interessi di mora.
Sarà possibile versare quanto dovuto in un’unica rata oppure in 17 rate di pari importo nell’arco di cinque anni con scadenza 30 novembre per il 2019 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni successivi.
Articolo del: