Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre, ma dal 2020 si cambia


Entro il 16 dicembre prossimo si dovrà versare il saldo di Imu e Tasi. Ma in base al DDL di Bilancio 2020, dall’anno prossimo saranno accorpate
Saldo Imu e Tasi entro il 16 dicembre, ma dal 2020 si cambia

Come ogni anno a dicembre, scatta la scadenza per il pagamento del saldo dell’Imu e della Tasi.

Il termine ultimo per versare quanto dovuto è sempre fissato al 16 dicembre e il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 oppure tramite bollettino postale.

 

 

 

Chi deve pagare l’Imu e la Tasi

Quest’anno non ci sono novità rispetto allo scorso anno, a differenza di quanto accadrà l’anno prossimo poiché nel DDL di Bilancio 2020 è previsto l’accorpamento di Imu e Tasi nella sola “nuova Imu”. Ma, al momento il DDL di Bilancio 2020 deve ancora essere approvato dal Parlamento, dunque, potrebbero ancora essere proposti emendamenti di modifica.

Ad ogni modo, parlando delle imposte da pagare nel 2019, saranno sempre esenti da Imu e Tasi i proprietari delle case principali (ovvero dove il nucleo familiare risiede abitualmente e vi ha trasferito la residenza), a patto che le abitazioni non siano considerate di lusso e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).

Oltre alle case principali di lusso, l’Imu e la Tasi dovranno essere pagate sulle seconde case, sui terreni, sugli altri fabbricati, sulle aree fabbricabili e sugli immobili ad uso produttivo.

Analogo discorso per la Tasi, con l’esenzione sulle prime case. A differenza dell’Imu, però, la tasi sulla seconda casa, solo se locata, dovrà essere pagata in parte anche dal conduttore: la maggior parte della tassa spetta al proprietario/locatario e una quota compresa tra il 10% e il 30% (in base alla delibera comunale di competenza) è a carico dell’inquilino (nel DDL di Bilancio 2020, però, ci sono modifiche in tal senso spiegate più avanti).

Se, invece, si cede in comodato di uso gratuito la propria casa a parenti di primo grado (quindi, solo figli e genitori), il proprietario dovrà pagare la Tasi calcolata sulla base imponibile ridotta del 50%. Il contratto di comodato di uso gratuito deve, però, essere registrato all’Agenzia delle Entrate non essendo sufficiente il solo accordo verbale tra le parti.

 

 

Come si calcolano l’Imu e la Tasi

Il calcolo della base imponibile per individuare l’ammontare dell’IMU e della Tasi è lo stesso rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda l’Imu, occorre rivalutare del 5% la rendita catastale dell’immobile e il risultato deve essere moltiplicato per uno specifico coefficiente o moltiplicatore in base alla categoria catastale. Lo stesso vale per la Tasi.

Più nello specifico, l’acconto (per il 2019 già pagato il 16 giugno scorso) deve essere calcolato in base alle aliquote deliberate l’anno precedente dal Comune dove è ubicato l’immobile, il terreno o il fabbricato gravato dall’imposta. Il saldo, invece, deve essere conguagliato in base alle nuove delibere comunali e pubblicate entro il 28 ottobre di ogni anno (per il 2019 entro il 28 ottobre 2019). Nel caso non fossero diffuse nuove delibere comunali, restano salve le aliquote stabilite l’anno precedente.

 

 

Come pagare l’Imu e la Tasi

L’Imu e la Tasi vanno versate in due tranche:

- l’acconto va pagato entro il 16 giugno di ogni anno;

- il saldo va versato entro il 16 dicembre di ogni anno.

E’ possibile pagare quanto dovuto tramite il modello F24 inserendo un codice tributo specifico per ogni tipologia di proprietà (case di lusso e seconde case, terreni, altri fabbricati, aree fabbricabili, immobili ad uso produttivo) oppure tramite bollettino postale. In quest’ultimo caso è possibile utilizzare un unico bollettino se le diverse imposte riguardano più proprietà ubicate nello stesso Comune altrimenti bisognerà effettuare bollettini postali differenti se le proprietà sono ubicate in Comuni diversi.

 

 

Cosa prevede il DDL di Bilancio sulla “nuova Imu”

Con l’art. 95 del Ddl di Bilancio 2020 il governo intende eliminare la Tasi e accorparla all’Imu in modo da semplificare la tassazione ai cittadini, grazie alla “nuova Imu”.

L’ammontare della nuova imposta, però, non dovrebbe superare quanto versato finora dai contribuenti per Imu e Tasi separatamente.

Sempre in nome della semplificazione, il cittadino dovrebbe poi ricevere a casa un bollettino precompilato da parte del Comune come avviene attualmente per la Tari in modo da ridurre facilitare i pagamenti e ridurre l’evasione fiscale (agevolando nel contempo i controlli).

Restano immutati i soggetti al pagamento dell’unica imposta, ma novità sono previste per gli inquilini (finora soggetti a pagare una quota di Tasi).   

I conduttori, infatti, non dovranno più pagare la Tasi, poiché la “nuova Imu” (comprensiva di Tasi) sarà totalmente a carico dei proprietari/locatari.

L’ammontare della nuova Imu sarà la somma delle attuali Imu e Tasi e il suo ammontare totale non dovrebbe superare quanto versato finora per le due imposte.

Per conoscere le aliquote della “nuova Imu” leggete il precedente articolo “Arriva la nuova Imu, sparisce la Tasi”.

Anche le scadenze resteranno immutate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre) e, oltre ai pagamenti con modello F24 e bollettino postale, si potrà versare il dovuto anche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

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