Scadenzario del Forfettino


Scade domani il termine per trasmettere telematicamente i dati contabili del terzo trimestre del 2014
Scadenzario del Forfettino

Domani 10 ottobre è l’ultimo giorno entro cui gli imprenditori e i lavoratori autonomi che si avvalgono del "Forfettino" potranno trasmettere telematicamente i dati contabili relativi al terzo trimestre di quest’anno (luglio-settembre) attraverso i software messi a loro disposizione delle Agenzie delle Entrate.

La scadenza riguarda esclusivamente chi si avvale del regime del Forfettino, che è un sistema agevolato per incentivare l’apertura di nuove attività economiche e professionali. Le differenze rispetto al regime ordinario sono diverse e, oltre a riguardare la scadenza della trasmissione dei dati contabili, interessano soprattutto la tassazione e l’Iva. L’agevolazione fiscale del "Forfettino" dura tre anni, superati i quali si rientra nel regime ordinario. Lo scopo, è stato detto, è quello di promuovere e aiutare le iniziative private attraverso benefici fiscali e burocratici consistenti.
Per poter rientrare nel regime agevolato, e per conservarlo per tutta la durata possibile dei tre anni, occorre che chi lo richiede rispetti alcuni fondamentali requisiti:
- deve essere una persona fisica e non giuridica (quindi professionisti o società di persone)
- non deve aver esercitato negli ultimi tre anni un’altra attività imprenditoriale o autonoma
- non deve avviare un’attività considerata come la prosecuzione di un’attività precedente, svolta anche come dipendente (sono esclusi i tirocini obbligatori)
- deve prevedere compensi da lavoro autonomo o ricavi inferiori a 30.987,41 euro annui (nel caso di un’impresa di servizi) o ricavi inferiori ai 61.974,83 euro annui (per tutte le altre attività di impresa)

Tali limiti reddituali riguardano i profitti realizzati con l’attività prevalente: se un soggetto sottoposto al "forfettino" cioè, svolge più attività, si dovrà tenere conto esclusivamente di quella che ha prodotto i compensi maggiori nel periodo di imposta.
Altra particolarità: in caso di subentro nell’attività da parte di un soggetto terzo (per cessione o per successione nell’azienda), l’ammontare dei profitti, risultanti nell’esercizio precedente a quello per cui si chiede l’ottenimento del regime del forfettino, dovrà rientrare nei limiti sopra esposti.

Il grande vantaggio del Forfettino è l’applicazione di un’unica imposta pari al 10% che sostituisce sia l’Irpef sia le addizionali comunali e regionali. L’Irap, invece, si paga come nel regime ordinario, mentre un’altra sostanziale differenza riguarda l’IVA: si possono omettere le liquidazioni e i versamenti periodici comunicando e versando, però, l’intera somma dovuta per l’imposta al valore aggiunto una sola volta all’anno in sede di dichiarazione dei redditi.

Anche la registrazione e la tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap possono essere omesse, poiché, a partire dal secondo anno di applicazione del Forfettino, si è soggetti agli studi di settore. Vanno, comunque, conservati documenti, fatture, scontrini emessi e ricevuti, certificazioni dei corrispettivi e, in generale, tutto ciò che è previsto dall’art. 21 del D.P.R. 600/1973.

L’adesione al regime agevolato va comunicata in concomitanza della dichiarazione di inizio attività, utilizzando un apposito modello. Come si è detto, il regime dura poi per tre anni prima di passare al regime ordinario.
All’interno di questo periodo, però, il regime agevolato può cessare per i seguenti motivi:
- il professionista o l’imprenditore vuole recedere dopo il primo anno di Forfettino
- nei due anni successivi al primo, si superano i due limiti reddituali citati dei 30.987,41 euro annui o dei 61.974,83 euro annui
- se nel primo anno di applicazione del Forfettino, i profitti superano del 50% gli stessi limiti.

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